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  • TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITA' DELL'AUTO

    LE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA'

    PER LE DIVERSE FORME DI GESTIONE

     

    DAL 1/01/2013

     

    SOGGETTI

     

    FORMA DI UTILIZZO

     

    IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITA'

    DETRAIBILITA' IVA

    PER VEICOLI E SERVIZI

    Esercente Arte o Professione (per non più di un veicolo o di un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività svolta in forma associata)

    ACQUISTO

    20% (era 40%)*

    40%  oppure 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

     

    LEASING

    20% (era 40%)*

    100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

     

    NOLEGGIO

    20% (era 40%)*

    40% oppure

    100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

    AZIENDE uso esclusivamente strumentale all'attività d'impresa o adibiti ad uso pubblico

    ACQUISTO

    100%

    100%

     

    LEASING

    100%

    100%

     

    NOLEGGIO

    100%

    100%

    AZIENDE uso non esclusivamente strumentale all'attività d'impresa

    ACQUISTO

    20% (era 40%)*

    40% oppure

    100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

     

    LEASING

    20% (era 40%)*

    40% oppure

    100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

     

    NOLEGGIO

    20% (era 40%)*

    40% oppure

    100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale

    Agente o rappresentate di commercio

    ACQUISTO

    80%*

    100%

     

    LEASING

    80%*

    100%

     

    NOLEGGIO

    80%*

    100%

     

     

     

     

    Auto in uso promiscuo a dipendenti

    per la maggior parte del periodo d'imposta

     

     

     

    In caso di addebito in busta paga del benefit

    ACQUISTO

    70% (era 90%)

    40%

     

    LEASING

    70% (era 90%)

    40%

     

    NOLEGGIO

    70% (era 90%)

    40%

    In caso di benefit addebitato con fattura soggetta ad IVA

    ACQUISTO

    70% (era 90%)

    100%

     

    LEASING

    70% (era 90%)

    100%

     

    NOLEGGIO

    70% (era 90%)

    100%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (*) Limiti alla deducibilità delle imposte dirette relative ai Veicoli (non ci sono limiti per i servizi)

     

    per Esercenti Arte o Professione e Aziende se uso non esclusivamente strumentale all'attività d'impresa:

     

    ACQUISTO: fino a 18.075,99 euro

     

    LEASING: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 18.075,99 € con ragguaglio annuo

     

    NOLEGGIO: costi canone noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio annuo

     

    per Agenti o rappresentati di commercio:

     

    ACQUISTO: fino a 25.822,84 €

     

    LEASING: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo

     

    fino a 25.822,84 € con ragguaglio annuo

     

    NOLEGGIO: costi canone noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio annuo

     

    NOTE

    Quanto indicato vale sia per le Aziende che per gli Esercenti arti o professioni.

    Le auto assegnate ad amministratori di società non rientrano tra le “auto in uso promiscuo a dipendenti”.

    Le auto assegnate in uso promiscuo a dipendenti non sono soggette al limite massimo di deducibilità di 3.615,20 Euro annui.

     

     

     

     

     

    TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITA' DEI COSTI RELATIVI AI REDDITI D'IMPRESA

     

    LE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA'

     

    TIPOLOGIA COSTO

    LIMITI DEDUCIBILITA’ PER DETERMINARE IL REDDITO D’IMPRESA

    DETRAIBILITÀ IVA

    Compensi agli

    amministratori di società

    Sono deducibili nella misura di quanto

    effettivamente erogato fino al 12/01 dell'anno successivo (criterio di cassa)

    Non soggetti a Iva

     

    Spese di rappresentanza

    Deducibili se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e comunque per un importo non superiore:

    Iva indetraibile al 100%

     

    - all'1,3% dei ricavi e proventi per le imprese fino a 10Mln di fatturato

    Come sopra

     

    - allo 0,5% dei ricavi e proventi per le imprese fino da 10Mln di fatturato fino a 50Mln

    Come sopra

    Spese per omaggi

     

    se di valore unitario superiore a Euro 50,00 rientrano nella disciplina e nei limiti delle spese di rappresentanza

     

    Se di valore unitario

    superiore a Euro 25,82 l'Iva é indetraibile al

    100%

     

    se di valore unitario inferiore a Euro 50,00 sono interamente deducibili

    Se di valore unitario inferiore a Euro 25,82 l'Iva è detraibile al

    100%

    Acquisto autovetture

    Ammortamenti deducibili al 20% fino al limite del costo del bene di Euro 18.075,99

    Per le altre imprese l'Iva è detraibile al 40%

     

    Agenti e rappresentanti: ammortamenti deducibili

    al 80% fino al limite del costo del bene di Euro 25.822,84

    Per gli agenti e

    rappresentanti l'Iva è

    detraibile al 100%

    Leasing: condizioni generali

    Condizioni per la deducibilità di per i leasing riguardanti i beni mobili:

     

     

    - durata del contratto non inferiore al 50% (era 2/3 fino 2013) del periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali (1)

     

     

    - per le autovetture la durata non può essere inferiore al del periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali (4 anni)

     

     

    - per gli immobili operano regole particolari

     

     

    - deducibilità nel periodo di maturazione dei canoni, quindi per competenza e non per cassa

     

    Canoni di leasing relativi ad

    autovetture

    Sono deducibili al 20% e fino al limite del costo del bene di Euro 18.075,99

    Iva detraibile al 40%

    Canoni di leasing relativi ad

    autovetture utilizzate da

    agenti e rappresentanti di

    commercio

    Sono deducibili al 80% e fino al limite del costo del bene di Euro 25.822,84

    Iva detraibile al 100%

    Canoni di locazione relativi

    ad autovetture

    Sono deducibili al 20% e fino al limite di Euro 3.615,20 annui

    Iva detraibile al 40%

    Canoni di locazione relativi

    ad autovetture utilizzate da

    agenti e rappresentanti di

    commercio

    Sono deducibili al 80% e fino al limite di Euro 3.615,20 annui

    Iva detraibile al 100%

    Spese di impiego,

    manutenzioni, carburanti,

    riparazioni, custodia, bollo,

    assicurazione ecc. relative

    ad autovetture

    Sono deducibili al 20%

    Iva detraibile al 40%

    Spese di impiego,

    manutenzioni, carburanti,

    riparazioni, custodia, bollo,

    assicurazione ecc. relative

    ad autovetture utilizzate da

    agenti e rappresentanti di

    commercio

    Sono deducibili al 80%

    Iva detraibile al 100%

     

    Spese di impiego, canoni

    leasing, manutenzioni etc..

    relative a telefoni cellulari

    con contratto "affari"

    soggetto alla t.c.g.

    Sono deducibili al 80%

    Iva detraibile al 50%

    Spese per ricariche telefoni

    cellulari

    Sono deducibili al 80% (completamente indeducibili se eseguite con pagamenti non

    tracciabili).

    Non soggetti a Iva

    Spese di impiego, canoni

    leasing, manutenzioni etc..

    relative a telefoni fissi

    Sono deducibili al 80%

    Iva detraibile al 100%

    Spese alberghi, ristoranti

    Deducibili al 75% qualora sussistano i requisiti generali di deducibilità

    Iva detraibile al 100%

    (Principio di inerenza)

    Spese di manutenzione

    ordinaria su beni di

    proprietà

    Sono deducibili nel limite nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili

    (ovvero alla fine dell'esercizio se di nuova costituzione)

    L'eccedenza è deducibile a quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi

    Iva detraibile al 100%

     

     

     

     

    (1)   Imprese

    L’art. 1, c. 162 della L. 147/2013 ha riportato la deducibilità dei canoni di leasing relativi ai beni mobili delle imprese a una periodicità pari alla metà del periodo di ammortamento. Deve essere considerato, tuttavia, che la situazione è differente rispetto al 2007, dal momento che, per i contratti stipulati dal 29.04.2012, la durata minima fiscale non vincola quella effettiva, che può essere liberamente pattuita, anche in misura inferiore.

     

    Professionisti

    Per i professionisti, in relazione ai contratti di leasing stipulati dal 1.01.2014, la deducibilità fiscale passa a 12 anni e risulta svincolata dal periodo di ammortamento. Resta ferma la necessità di rendere indeducibile, ai fini delle imposte dirette, la parte della quota capitale del canone relativa all’area di sedime e pertinenziale del fabbricato.

     

    Autoveicoli

    In merito agli autoveicoli, le regole sono comuni per imprese e professionisti e sono differenziate a seconda dell’utilizzo del mezzo:

    per gli autocarri, le auto strettamente strumentali (delle scuole guida o degli autonoleggi) e quelle concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la deducibilità è pari a quella dei beni mobili;

    per i veicoli a uso esclusivamente aziendale, ancorché non strettamente strumentali, la deducibilità resta pari a quella dell’ammortamento ordinario, pur se con durata contrattuale liberamente definibile dalle pari.

     

     

     

    TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITA' DELLE SPESE, LE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA'

     

    PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

     

    TIPOLOGIA COSTO

    LIMITI DEDUCIBILITA’ PER DETERMINARE IL REDDITO D’IMPRESA DELL'AGENTE

    SU UN LIMITE  MASSIMO di EURO

    LIMITI DETRAIBILITÀ IVA

    Acquisto autovetture

    Ammortizzabile 80%

    25.822,84

    100%

    Leasing autovetture

    Deducibile 80%

    25.822,84

    100%

    Noleggio autovetture

    Deducibile 80%

    3.615,20

    100% (1)

    Acquisto autocarro

    Totalmente ammortizzabile senza limiti di importo

     

    100%

    Leasing autocarro

    Totalmente deducibile

     

    100%

    Noleggio autocarro

    Totalmente deducibile

     

    100%

    Acquisto motociclo fino a 350 cc

    Ammortizzabile 80%

    4.131,66

    100%

    Leasing motociclo fino a 350 cc

    Deducibile 80%

    4.131,66

    100%

    Noleggio motociclo fino a 350 cc

    Deducibile 80%

    774,69 (annuo)

    100%

    Acquisto motociclo sup. a 350 cc

    Ammortizzabile 80%

    4.131,66

     

    Leasing motociclo sup. a 350 cc

    Deducibile 80%

    4.131,66

     

    Noleggio motociclo

    sup. a 350 cc

    Deducibile 80%

    774,69 (annuo)

     

    Acquisto ciclomotore

    Ammortizzabile 80%

    2.065,83

    100%

    Leasing ciclomotore

    Deducibile 80%

    2.065,83

    100%

    Noleggio ciclomotore

    Deducibile 80%

    413,17 (annuo)

    100%

    Carburanti

    Deducibile 80%

     

    100%

    Manutenzione auto

    Deducibile 80% fino al limite del 5% del valore di tutti i beni strumentali dell’impresa, l’eccedenza è deducibile ripartendola nei 5 esercizi successivi

     

    100%

    Bollo, assicurazione

    Deducibile 80%

     

     

    Lavaggio auto

    Deducibile 80%

     

    100%

    Parcheggio automezzi

    Deducibile 80%, a condizione che vi sia fattura della spesa sostenuta e indicazione della targa del veicolo

     

    100%

    Autostrada

    Deducibile 80% (necessita fattura)

     

    100% (con fattura)

    Box di proprietà

    Ammortizzabile 100 % se iscritto nel registro dei beni ammortizzabili

     

    100%,

    se acquistato da un soggetto Iva

    Box in affitto

    Deducibile al 100%, si suggerisce contratto separato da quello dell'abitazione

     

    Esente

    Trasporti aerei e ferroviari

    Totalmente deducibili (necessita fattura)

     

    100% (con fattura)

    Alberghi e ristoranti

    Deducibili per il titolare nella misura del 75%, ai sensi della Circolare 53/E del 5/9/2008 dell’Agenzia delle Entrate e del D.M. 19/11/2008

     

    con fattura iva detraibile nella misura del 100%.

    Senza fattura non è possibile la deduzione Iva da Iva, ma l’Iva diventa un costo insieme al valore imponibile

    Alberghi e ristoranti per più persone

    Deducibili nella misura del 75%, ai sensi dell’art . 1 D.M. 19/11/2008, entro il limite dell’1,3% dei ricavi fino a 10 milioni di euro (2)

     

    con fattura iva detraibile nella misura del 100%.

    Senza fattura non è possibile la deduzione Iva, ma l’intero importo della ricevuta intestata diventa un costo insieme al valore imponibile

    Alberghi e ristoranti per finalità promozionali o di pubbliche relazioni

    Deducibili nella misura del 75%. Se inerenti ai sensi dell’art. 1 D.M. 19/11/2008, l’importo ottenuto è deducibile in misura pari all’1,3% dei ricavi sino a 10 milioni di euro

     

    NO

    Omaggi di costo unitario inferiore a 25,82 euro (Iva compresa)

    Totalmente deducibili. Queste spese non sono soggette al limite del 1,3% dei ricavi fino a 10 milioni di euro

     

    100% (necessita fattura)

    Omaggi di costo unitario superiore a 25,82 euro e inferiore a 50 euro (Iva compresa)

    Totalmente deducibili. Queste spese non sono soggette al limite del 1,3% dei ricavi fino a 10 milioni di euro

     

    NO

    Omaggi di costo unitario superiore a 50 euro (Iva compresa)

    Totalmente deducibili ai sensi dell’ art. 1 D.M. 19/11/2008, entro il limite del 1,3% dei ricavi fino a 10 milioni di euro (2)

     

    NO

    Abbonamento riviste, libri e testi per aggiornamento professionale

    Deducibile al 100% se inerenti l’esercizio dell’attività

     

    NO

    Telefono ufficio

    Deducibile nella misura dell’80% (3)

     

    100%

    Telefono abitazione, in caso di una unica linea telefonica

    Deducibile nella misura dell’80%

     

    100%

    Cellulari

    Deducibile nella misura dell’80%

     

    100%

    Computer, stampanti, fax

    Totalmente deducibili nell’anno se inferiori a 516,46 euro, totalmente ammortizzabile se di importo superiore

     

    100%

    Arredamento ufficio

    Totalmente deducibile nell’anno se inferiore a 516,46 euro, totalmente ammortizzabile se di importo superiore

     

    100%

    Affitto e spese ufficio

    Totalmente deducibili

     

    100%

    Affitto e spese abitazione (se non disponiamo di ufficio)

    Deducibili in relazione alla metratura utilizzata per l’attività rispetto alla metratura complessiva, entro il limite del 50%

     

    50%, (nella stessa percentuale della detraibilità di affitto e spese)

    Arredamento abitazione

    Non deducibile

     

    NO

    Mobili per ufficio (anche in abitazione), ad esempio cassettiere, scrivanie.

    Totalmente deducibile

     

    100%

    Fatture consulenza

    Totalmente deducibili

     

    100%

    Compensi a collaboratori o sub_agenti

    Totalmente deducibili

     

    100%

    Contributi associativi

    Totalmente deducibili

     

     

    Tassa annuale CCIAA

    Totalmente deducibili

     

     

    Enasarco e FIRR per sub-agenti

    Totalmente deducibili

     

     

    Abbigliamento

    Non deducibile

     

    NO

    Barbiere

    Non deducibile

     

    NO

    Contributi per previdenza Enasarco del titolare

    Totalmente deducibile DALL'IMPRENDITORE

     

     

    Contributi per previdenza Inps gestione commercianti, del titolare

    Totalmente deducibile DALL'IMPRENDITORE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1) In caso di noleggio “full service”, in aggiunta ai costi di puro noleggio (detraibili nella misura indicata), è possibile dedurre nella misura dell’80% i cosiddetti “costi accessori (assicurazione, tassa di proprietà, manutenzioni), che normalmente le società di noleggio fatturano ai clienti con fattura separata rispetto a quella del puro noleggio.

    2) Art. 1 DM 19/11/2008: agli effetti della applicazione dell’art. 108, comma 2, secondo periodo, del T.U.I.R., come modificato dall’art. 1, comma 33, lettera p), della legge 24/12/2007, n. 244, si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Si ricorda inoltre che per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portati in deduzione dal reddito nello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo detraibile.

    3) Con la Risoluzione 104 del maggio 2007, l’Agenzia della Entrate ha chiarito che: ”oltre ai costi telefonici, anche i costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e di manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software), utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività imprenditoriale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche”.

    Quindi nei costi telefonici deducibili non sono compresi solo i costi per la telefonia fissa e mobile, ma anche le spese sostenute per l’acquisto del modem ovvero del router ADSL (ed eventualmente per l’acquisto del software specifico).

     

     

     

     

    TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITA' DELLE SPESE, LE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA'

     

    PER I PROFESSIONISTI

     

    COSTI CON DEDUCIBILITA' LIMITATA

    DEDUCIBILITA' AI FINI IMPOSTE DIRETTE DAL 2013

    DETRAIBILITA' AI FINI IVA DAL 2013

    Spese per prestazioni di

    lavoro dipendente, di

    collaborazione coordinata e continuativa, occasionali, e di familiari del professionista

    Sono indeducibili al 100%

     

    Non soggetti a Iva

     

    Spese per convegni, congressi, corsi di aggiornamento, ecc.

    Sono deducibili al 50%

    Iva detraibile al 100%

    Spese per gli omaggi

    se di valore unitario superiore a Euro 50,00 rientrano nella disciplina e nei limiti delle spese di rappresentanza

    Se di valore unitario

    superiore a Euro 25,82 l'Iva è indetraibile al 100%

     

    se di valore unitario inferiore a Euro 50,00

    sono interamente deducibili

    Se di valore unitario

    inferiore a Euro 25,82 l'Iva

    è detraibile al 100%

    Spese di rappresentanza

    Deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti

    Iva indetraibile al 100%

    Acquisto autovetture

    Ammortamenti deducibili al 20% fino al limite del costo del bene di Euro 18.075,99

    Per i professionisti l'Iva è detraibile al 40%

    Leasing:

    condizioni generali

    Condizioni per la deducibilità di per i leasing riguardanti i beni mobili:

     

     

    - durata del contratto non inferiore al 50% (era 2/3 fino 2013) del periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali (1)

     

     

    - per le autovetture la durata non può essere inferiore al del periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali (4 anni)

     

     

    - per gli immobili operano regole particolari

     

     

    - deducibilità nel periodo di maturazione dei canoni, quindi per competenza e non per cassa

     

    Canoni di leasing relativi ad autovetture

    Sono deducibili al 20% e fino al limite del costo del bene di Euro 18.075,99

    Iva detraibile al 40%

     

    Spese di impiego,

    manutenzioni, carburanti, lavaggio

    riparazioni, custodia, bollo, assicurazione ecc. relative ad autovetture

    Sono deducibili al 20%

    Iva detraibile al 40%

    Canoni di locazione relativi

    ad autovetture

     

    Sono deducibili al 20% e fino al limite di Euro 3.615,20 annui

     

    Iva detraibile al 40%

     

    Spese di impiego, canoni

    leasing, manutenzioni, ecc.

    relative a telefoni cellulari

    con contratto "affari" soggetto alla tassa concessione governativa

    Sono deducibili al 80%

    Iva detraibile al 50%

    Spese per ricariche telefoni cellulari

     

    Sono deducibili al 80% (completamente indeducibili se eseguite con pagamenti non tracciabili).

     

    Non soggetti a Iva

    Spese di impiego, canoni

    di leasing, manutenzioni etc..

    relative a telefoni fissi

    Sono deducibili al 80%

    Iva detraibile al 100%

    Spese di manutenzione

    ordinaria su beni di proprietà

    Sono deducibili nel limite nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (ovvero alla fine

    dell'esercizio se di nuova costituzione)

     

    L'eccedenza è deducibile a quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi

     

    Iva detraibile al 100%

    Spese per alberghi e ristoranti

    Deducibili al 75% e, in ogni caso, per un

    importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti (se tali spese sono sostenute in occasione di convegni e corsi, è necessario considerare il 50% del 75%)

    Iva detraibile al 100%

    (Principio di inerenza)

     

    Deducibili al 100% se sostenute

    direttamente dal committente per conto del professionista e da quest'ultimo addebitate in fattura

    Iva detraibile al 100%

    (Principio di inerenza)

    Spese trasporti

    aerei e ferroviari

    Totalmente deducibili (se giustificati con fattura)

    Iva detraibile (se giustificati con fattura)

    Abbonamenti a riviste, libri e testi per aggiornamento professionale

    Deducibili al 100% se inerenti l'esercizio dell'attività

    Non soggetti Iva

    Computer stampanti Fax

    Deducibili interamente nell'anno se di importo inferiore a 516,46 altrimenti sono da mandare ad ammortamento a quote annuali.

    Iva detraibile al 100%

    altri costi

    100% se inerenti l'attività

    100% se inerenti l'attività

     

     

    (1) Professionisti - art. 1, c. 162 della L. 147/2013

    • Per i professionisti, in relazione ai contratti di leasing stipulati dal 1.01.2014, la deducibilità fiscale passa a 12 anni e risulta svincolata dal periodo di ammortamento. Resta ferma la necessità di rendere indeducibile, ai fini delle imposte dirette, la parte della quota capitale del canone relativa all’area di sedime e pertinenziale del fabbricato.