LEGGE DI STABILITA' 2019 IN SINTESI Legge di Bilancio Gennaio 2019 È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 2018 supplemento ordinario n. 62, la L. 145/2018 di cui si offre un
quadro sinottico. Articolo 1 Comma 2 Sterilizzazione clausola di salvaguardia Si provvede a sterilizzare le clausole di salvaguardia
previste negli anni passati che avrebbero determinato un incremento delle
aliquote Iva. L'aliquota ridotta Iva di cui alla Tabella A, parte III,
allegata al D.P.R. 633/1972, è ridotta dell’1,5% per l'anno 2019. L'aliquota
ordinaria Iva è ridotta del 2,2% per l'anno 2019, è incrementata dello 0,3% per
l'anno 2020 e dell’1,5% per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. Comma 3 Estensione aliquota 10% ai dispositivi medici Con una norma di interpretazione autentica viene stabilito
che si applica l’aliquota Iva del 10%, in quanto ricompresi nel n. 114, Tabella
A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, anche ai dispositivi medici a base di
sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle
malattie e per i trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce
3004 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato 1, Regolamento CEE
2658/87. Comma 4 Modifiche al concetto di panetteria ai fini Iva Viene sostituito il comma 2, articolo 75, L. 413/1991
stabilendo che, ai fini Iva, per prodotti della panetteria ordinaria devono
intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli
contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III, L. 580/1967, con la
sola inclusione degli zuccheri previsti dalla stessa Legge o destrosio e
saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i
cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, le erbe aromatiche e le
spezie di uso comune. Commi 5 e 6 Incremento entrare da aumento aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo Viene previsto un incremento delle entrate derivanti
dall’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, dell'accisa sul gasolio
usato come carburante, in misura pari a non meno di 400 milioni di euro per
l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi. Commi 7 e 8 Proroga regime per le immobiliari In attesa della riforma prevista per la fiscalità diretta e
indiretta delle imprese immobiliari, viene confermata la non rilevanza ai fini
dell’articolo 96, Tuir, degli interessi passivi relativi a finanziamenti
garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che
svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si ricorda come
siano tali le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per
la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i
cui ricavi sono rappresentati per almeno i 2/3 da canoni di locazione o affitto
di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore
normale di fabbricati. Ai fini della suddetta proroga vengono stanziati: - 17,7 milioni di euro per l’anno 2020 e - 10,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Commi 9-11 Nuovi forfettari entro i 65.000 Viene modificato il regime dei forfetari prevedendo che il
regime agevolato si applica ai contribuenti persone fisiche esercenti attività
d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi
o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Ai fini della verifica del rispetto del limite dei 65.000
euro: 1. non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati
nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017
(Isa); 2. nel caso di esercizio contemporaneo di attività
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei
compensi relativi alle diverse attività esercitate. Sono state riformulate le cause di esecuzione dal regime in
commenoto, che riguardano i soggetti: - esercenti attività d'impresa, arti o professioni che
partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di
persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5, Tuir
ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in
partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività
d'impresa, arti o professioni; - persone fisiche la cui attività sia esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso
rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti
periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Comma 12 Innalzamento percentuale deducibilità Imu Per effetto di una modifica apportata all’articolo 14, comma
1, D.Lgs. 23/2011, la percentuale di deducibilità dell’Imu versata sugli
immobili strumentali dal reddito di impresa e da quello derivante
dall’esercizio di arti e professioni viene incrementata al 40%. Commi 13-16 Regime tassazione lezioni private I redditi derivanti dall’attività di lezioni private e
ripetizioni prodotti da docenti titolari di cattedre delle scuole di ogni
ordine e grado, sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle
connesse addizionali regionali e comunali, nella misura del 15%, salvo facoltà
di optare per le regole ordinarie. Tali soggetti sono tenuti a comunicare alla
relativa Amministrazione di appartenenza l’esercizio di tali attività ai fini
della verifica di eventuali incompatibilità. L’imposta si versa nei termini
ordinari previsti per il versamento dell’Irpef. Con provvedimento direttoriale, da emanarsi nel termine di
90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stabilite le modalità di
opzione nonché di versamento dell’acconto e del saldo. Commi 17-22 Flat tax A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche
esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta
precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito
ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad
anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato
nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle
addizionali regionali e comunali e dell'Irap con l'aliquota del 20%. Ai fini del limite dei ricavi e dei compensi: 1. non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati
nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017
(Isa); 2. nel caso di esercizio contemporaneo di differenti
attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse
attività esercitate. Il regime non può essere applicato da: a) persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai
fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito; b) soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono
residenti nella UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo
che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio
dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito
complessivamente prodotto; c) soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all'articolo 10, comma 1, n. 8), D.P.R. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi
di cui all'articolo 53, comma 1, D.L. 331/1993; d) esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad
associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5, Tuir ovvero che
controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione,
le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente
riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o
professioni; e) persone fisiche la cui attività sia esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso
rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti
periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono
assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale
fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti
che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva. Inoltre, i contribuenti persone fisiche non sono tenuti a
operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi
indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del
pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei
redditi stessi. I contribuenti persone fisiche che applicano la flat tax
sono esonerati dall'applicazione dell’Iva e dai relativi adempimenti, fermo
restando l'obbligo di FE. Commi 23-26 Modifica riporto delle perdite fiscali Irpef Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 8, Tuir,
le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
dalla partecipazione in Snc e Sas sono computate in diminuzione dei relativi
redditi (cioè redditi di impresa) conseguiti nei periodi d'imposta e, per la
differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi
redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova
capienza in essi. Tale nuovo regime si rende applicabile a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Inoltre, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali di cui all'articolo 66, Tuir (contribuenti semplificati): a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione
dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non
superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero
importo che trova capienza in essi; b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione
dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non
superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza
in essi. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non
compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, Tuir, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in
diminuzione dei relativi redditi conseguiti: a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non
superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza
in essi; b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al
60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi. Infine, per effetto delle modifiche apportate all’articolo
116, Tuir, per le società a ristretta base proprietaria, per le perdite si
applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3, Tuir. Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei
limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo, Tuir. Comma 27 Modifica detrazione spese per cani guida Viene prevista la possibilità di detrarre, nella misura
forfettaria di 1.000 euro, e nel limite di spesa di: - 510.000 euro per il 2020 e - 290.000 euro annui a decorrere dal 2021 le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei
cani guida. Commi 28–34 Detassazione utili reinvestiti A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto ai fini Ires, può
essere assoggettato a un’aliquota ridotta del 9% (quindi al 15%), per la parte
corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il
quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività
commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili,
nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) degli investimenti effettuati in beni strumentali
materiali nuovi di cui all'articolo 102, Tuir; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto
di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Sono riserve di utili non disponibili quelle formate con
utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433, cod.
civ. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili
realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e
accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non
disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a
qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Per investimento si intende: - la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello
Stato; - il completamento di opere sospese; - l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di
impianti esistenti; - l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche
mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel
territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di
cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), Tuir. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli
investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni
strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102,
Tuir, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto
di tutti i beni strumentali materiali, a eccezione di quelli di cui al periodo
precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali
materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo
fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, a eccezione di
quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di
ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo
d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte
del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello
Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei
lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto
al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite
dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci
di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera b), numeri 9) e 14), cod. civ.
rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior
parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio
dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir, la base occupazionale è
individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività
commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei
lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di
lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si
considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di
riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il
solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in
base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi
all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a
decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra
nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque
assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti
in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono
usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle
unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base
occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a
quelle previste dal CCNL. I soci lavoratori di società cooperative sono
equiparati ai lavoratori dipendenti. Per ciascun periodo d'imposta, alternativamente: a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo
corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo
del personale che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è
computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e
dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e
del costo del personale dell'esercizio successivo; b) la parte degli utili accantonati a riserva che eccede
l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e
del costo del personale di cui allo stesso comma 28 è computata in aumento
degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo; c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli
investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili
accantonati a riserva è computata in aumento dell'importo corrispondente alla
somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale
dell'esercizio successivo. In caso di consolidato nazionale, l'importo su cui spetta
l'applicazione dell'aliquota ridotta è utilizzato dalla società o ente
controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a
concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi
dell'articolo 115, Tuir, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota
ridotta, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di
partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è
computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta
dell'esercizio successivo. L’agevolazione rileva anche ai fini Irpef per il reddito
d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle Snc e Sas in regime
di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di
contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le
scritture contabili previste dall'articolo 2217, comma 2, cod. civ. siano
integrate con un prospetto da cui risultino la destinazione a riserva
dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'Irpef è determinata
applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito
d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11, Tuir ridotte del 9% a partire da
quella più elevata. L’agevolazione è cumulabile con altri benefìci eventualmente
concessi, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di
determinazione del reddito. Commi 35-50 Imposta sui servizi digitali e abolizione imposta sulle
transazioni digitali Viene istituita l'imposta sui servizi digitali, con
conseguente abrogazione dell’imposta sulle transazioni digitali di cui alla L.
205/2017. Soggetti passivi sono gli esercenti attività d'impresa che,
singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano
congiuntamente: - un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non
inferiore a 750 milioni di euro; - un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali,
realizzati nel territorio dello Stato, non inferiore a 5,5 milioni di euro. Per
servizi digitali si intendono: 1. veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità
mirata agli utenti della medesima interfaccia; 2. messa a disposizione di un'interfaccia digitale
multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire
tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; 3. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati
dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. Sono esclusi dalla base imponibile i ricavi relativi a
servizi resi a soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso
soggetto controllante, ex articolo 2359, cod. civ.. La base imponibile si determina al lordo dei costi e al
netto dell’Iva e di altre imposte indirette. Il ricavo è tassabile in un determinato periodo d'imposta
(che coincide con l’anno solare) a condizione che l'utente sia localizzato, in
detto periodo, in Italia. A tal fine, un utente si considera localizzato in Italia se: a) nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia
digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia, la
pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo
è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere
a un'interfaccia digitale; b) nel caso di messa a disposizione di un'interfaccia
digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di
interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi: 1. il servizio comporta un'interfaccia digitale
multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di
servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel
territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia
digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto
periodo d'imposta; 2. il servizio comporta un'interfaccia digitale
multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui sopra, l'utente
dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che
gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto
utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato; c) nel caso di trasmissione di dati raccolti da utenti e
generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale, i dati generati dall'utente
che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a
un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo
d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta. L'imposta è pari al 3% dell'ammontare dei ricavi tassabili
realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e deve essere versata
entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione
annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla
chiusura del periodo d'imposta. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e
della riscossione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le
disposizioni previste in materia di Iva, in quanto compatibili. I soggetti non residenti, privi di Stabile organizzazione e
di un numero identificativo ai fini Iva, che nel corso di un anno solare
realizzano i presupposti impositivi, devono fare richiesta all'Agenzia delle
entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali.
I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso
gruppo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni
derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Con un D.M., da emanare entro 4 mesi dal 1° gennaio 2019,
sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali;
inoltre, il medesimo D.M. può prevedere che, per le società appartenenti al
medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni
relative all'imposta sui servizi digitali sia nominata una singola società del
gruppo. È prevista, inoltre, l’emanazione di uno o più provvedimenti
direttoriali. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si
applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del D.M. di cui sopra. Commi 51 e 52 Abolizione abbattimento Ires enti associativi Per effetto dell’abrogazione dell’articolo 6, D.P.R.
601/1973, viene meno il regime agevolato di tassazione, consistente
nell’abbattimento nella misura del 50% dell’Ires, per: - enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo
soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; - istituti di istruzione e istituti di studio e
sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi
scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie,
scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; - enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di
beneficenza o di istruzione; - istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei
predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione dell'Unione europea in materia di “in house providing”
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. Ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 si tiene conto
dell’abrogazione dell’agevolazione. Commi 53-55 Modifiche FE per operatori sanitari Per effetto della sostituzione dell’articolo 10-bis, D.L.
119/2018, limitatamente al 2019, viene inibita la possibilità di emissione di
FE ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts, con riferimento alle fatture i
cui dati sono da inviare al Sts stesso. Tali soggetti possono adempiere all'obbligo di cui
all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, mediante la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri, al Sts (nuovo articolo 6-quater, D.L. 119/2018). Tutti i dati fiscali trasmessi al Sts possono essere
utilizzati solo dalle P.A. per l'applicazione delle disposizioni in materia
tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della
spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con un D.M., sentito il Garante della privacy, sono definiti
i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali. Viene previsto, inoltre, che, il credito previsto per gli
anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i
quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati, è concesso sotto
forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione e il
suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva
successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e
la trasmissione Comma 56 Modifiche FE per Asd Vinee abrogata la previsione, introdotta con il recente D.L.
119/2018, per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di
lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di
promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono
attività sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime fiscale di
cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991 e che nel periodo di imposta precedente
hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori
a 65.000 euro, per cui la fatturazione e la registrazione relativa ai contratti
di sponsorizzazione e pubblicità verso soggetti passivi stabiliti in Italia era
adempiuta dai concessionari. Commi 57 e 58 Accise sul gasolio Viene confermata l’implicita abrogazione di quanto previsto
con D.P.C.M. 20 febbraio 2014, per effetto dell'articolo 4-ter, comma 1,
lettera o), numero 1), D.L. 193/2016 che ha stabilito la nuova aliquota
dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante. Dall'attuazione di tale abrogazione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Comma 59 Cedolare secca su immobili commerciali Viene esteso il regime opzionale della c.d. cedolare secca,
con aliquota sostitutiva Irpef pari la 21%, per i canoni di locazione relativi
a contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto immobili accatastati in C/1 di
massimo 600 mq, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate
congiuntamente. Il regime non si rende applicabile per i contratti che sebbene
siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in
corso un contrato non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso
immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Commi 60–65 e 229 Proroga iper ammortamento Viene prevista la proroga dell’iper ammortamento introdotto
con L. 232/2016. In particolare, l’agevolazione si applica anche agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture
produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre
2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31
dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto
il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Viene, inoltre, previsto che si considerano agevolabili
anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di
cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'allegato B, L. 232/2016
limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta
di vigenza della disciplina agevolativa. La maggiorazione del costo di acquisizione degli
investimenti si applica nella misura: - del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e
fino a 10 milioni di euro; - del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e
fino a 20 milioni di euro; - del 40% per gli investimenti in beni immateriali
strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L.
232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, L. 205/2017. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti
complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro, inoltre, la
maggiorazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali
nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del
31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione. Ai fini della fruizione bisogna sempre presentare la
documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, L. 232/2016. Determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando
quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in
assenza delle predette maggiorazioni. Comma 66 Estromissione agevolata beni immobili imprenditore
individuale Viene riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobili
strumentali per l’imprenditore individuale, a condizione che tali beni siano
posseduti alla data del 31 ottobre 2018. Le estromissioni devono essere poste
in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali
dell'imposta sostitutiva, confermata nella misura dell’8%, devono essere
effettuati, rispettivamente, entro: - 30 novembre 2019 e - 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle suddette disposizioni
gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019. Comma 67 Risparmio energetico Viene prorogata al 31 dicembre 2019 la detrazione prevista
per gli interventi relativi al risparmio energetico. Vengono, inoltre, prorogate, al 31 dicembre 2019, anche le
detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e quelle
connesse per l'acquisto di mobili. Comma 68 Bonus verde Viene prorogata al 2019 l’agevolazione consistente nella
detrazione dall’Irpef lorda di un importo pari al 36% delle spese documentate,
nel limite di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono,
sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi relativi alla: - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione
e realizzazione pozzi; - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Comma 69 Soggetti finanziatori Tub L'articolo 112, Tub, ultimo periodo, prevedeva che, in
attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione
finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a
svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli
intermediari finanziari (di cui all'articolo 106, Tub), le società cooperative
esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in
mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente
nei confronti dei propri soci, a condizione che: a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma
tecnica; b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci
non sia superiore a 15 milioni di euro; c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non
superiore a 20.000 euro; d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più
favorevoli di quelli presenti sul mercato. Il termine del 31 dicembre 2014 era stato prorogato dapprima
dal comma 176, L. 147/2013 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2018 dal
D.L. 192/2014. La norma stabilisce che le disposizioni in argomento
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023. Commi 70-72 I commi intervengono sulla disciplina del credito d’imposta
per spese di ricerca e sviluppo, prevedendo l’abbassamento della quota
agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25%, nonché del massimo
importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni di euro;
si introduce un maggior dettaglio nell’individuazione delle spese agevolabili;
si prevede infine l’introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e
l’utilizzabilità del credito d’imposta. Più in dettaglio, con una prima novella, si interviene sulla
misura del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, che viene in linea
generale abbassata dal 50 al 25% dell’eccedenza agevolabile. Resta ferma la
misura del 50% solo con riferimento a specifiche spese, nel caso di attività di
ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa (spese del personale
titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali
attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate
a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di
ricerca nonché con start-up e pmi innovative indipendenti). Con la lettera b), viene abbassato da 20 a 10 milioni di
euro l’importo massimo annuo concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito
d’imposta per ricerca e sviluppo. La lettera c) modifica in più parti il comma 6, articolo 3,
D.L. 145/2013, che elenca le spese agevolabili. In particolare, si chiarisce che le spese per il personale
ammissibili al credito sono solo quelle relative a personale dipendente
titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, che
sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa
agevolabile al 50%); la disciplina vigente invece vi include genericamente le
spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Viene, inoltre, introdotta la lettera a-bis) che comprende
tra le spese agevolabili anche quelle per il personale titolare di rapporto di
lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente
impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (che, come chiarisce la
Relazione illustrativa, è una spesa agevolabile al 25%). Con le modifiche alla lettera c), comma 6, articolo 3, D.L.
145/2013, sostituita con le due nuove lettere c) e c-bis), viene specificato
l’ambito delle spese ammissibili al credito d’imposta sostenute per contratti
di ricerca. La norma vigente ammette all’agevolazione le spese per contratti di
ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con
altre imprese, comprese le start-up innovative. Per effetto delle modifiche in
commento, sono ammissibili al credito d’imposta le spese relative a: - contratti stipulati con Università, enti di ricerca e
organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di attività di
ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, agevolabile al 50% per
effetto delle norme in esame (nuova lettera c)); - contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella
definizione di start-up innovative e di pmi innovative, per il diretto
svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al
medesimo gruppo dell’impresa committente. A tale scopo rileva il controllo a fini
civilistici (ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ.), inclusi i soggetti
diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche
di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore,
individuati a fini fiscali (articolo 5, comma 5, Tuir); - contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate
nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d’imposta, sempre che non appartengano al
medesimo gruppo dell’impresa committente. Anche in tale caso rileva la nozione
civilistica di controllo o, per le persone fisiche, la definizione fiscale;
tale spesa è agevolabile al 25% (nuova lettera c-bis)). La lettera c), n. 3 introduce tra le spese agevolabili
(lettera d-bis)) del comma 6), articolo 3, D.L. 145/2013) quelle sostenute per
materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle
attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o
impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale (di cui alle lettere b) e c), comma 4, articolo 3, D.L. 145/2013). È specificato che l’ammissibilità di nuove fattispecie di
spesa al credito d’imposta (spese sostenute per materiali, forniture e prodotti
analoghi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, relativi alle fasi della ricerca
industriale e dello sviluppo sperimentale) non opera, qualora l’inclusione del
costo di tali beni tra le spese ammissibili al credito d’imposta abbia
l’effetto di ridurre l’eccedenza agevolabile. La lettera d) introduce un nuovo comma 6-bis, articolo 3,
D.L. 145/2013, che individua nuovi criteri di calcolo del beneficio, in quanto
le modifiche al comma 1, articolo 3, come si è visto, hanno differenziato le
aliquote applicabili. In particolare, come chiarito dalla Relazione illustrativa,
il nuovo criterio opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (differenza tra
l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato
e media del triennio 2012-2014), individuando la quota su cui applicare
l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in
ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese
complessive sostenute nel periodo agevolabile. La quota del 50% si applica, in particolare, sulla parte
delle somme agevolabili, proporzionalmente riferibile alle spese per il
personale e per i contratti di ricerca, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta
agevolabile; per la parte residua, si applica l’aliquota del 25%. La lettera e), aggiungendo un periodo alla fine del comma 8,
articolo 3, D.L. 145/2013, chiarisce che l’utilizzabilità del credito d’imposta
è subordinata all’avvenuto adempimento di specifici obblighi di certificazione
previsti dalla legge. Il comma 8 disciplina la rilevanza a fini fiscali del
credito d’imposta; esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti
i costi agevolabili. Il nuovo comma 11, articolo 3, D.L. 145/2013 (come
sostituito dalla lettera f) subordina il riconoscimento del credito d’imposta –
e l’utilizzabilità dello stesso - ad alcuni adempimenti certificativi. Il credito d’imposta è riconosciuto e utilizzabile solo
previa documentazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili,
nonché del fatto che le spese corrispondono alla documentazione contabile
predisposta dall’impresa. Le predette circostanze devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei
conti; per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti,
l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
società di revisione legale dei conti (iscritti nella sezione A del registro
dei revisori legali). Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la società di revisione legale dei conti osservano i già menzionati
princìpi di indipendenza. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di
certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del
credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello
effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite
massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su
base annuale. La successiva lettera g) fa confluire la disciplina dei
controlli successivi, con importanti modifiche, nel nuovo comma 11-bis),
articolo 3, D.L. 145/2013. A tale scopo, le imprese beneficiarie del credito d’imposta
sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le
finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte
in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in
corso di realizzazione. La relazione, nel caso di attività di ricerca e
sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta
a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del
responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata
dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del T.U. in materia di
documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000). Nel caso in cui le attività di
ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta
e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di
ricerca e sviluppo. Viene tenuto fermo, in materia di obblighi formali e
documentali, quanto ulteriormente previsto nel D.M. 27 maggio 2015, che
all’articolo 7, tra l’altro, disciplina gli obblighi di conservazione dei
documenti a carico delle imprese. La lettera h) effettua una modifica di coordinamento al
comma 12, articolo 3, D.L. 145/2013, che nella formulazione vigente dispone
l’applicazione della disciplina penale sulle attività dei periti al revisore
legale dei conti o al professionista responsabile della revisione legale dei
conti, ove questi incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti
per il rilascio della certificazione di cui al menzionato comma 11, articolo 3,
D.L. 145/2013. Con le norme in esame si sostituisce il riferimento al
revisore legale o al professionista responsabile con quello al generico
“soggetto incaricato” della predetta attività. Si individua la decorrenza delle modifiche apportate con le
norme in esame. Queste si applicano, in linea generale, dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Tuttavia, in deroga al principio di irretroattività delle
norme tributarie sancito all’articolo 3 dello Statuto dei contribuenti (L.
212/2000), si applicano già al periodo d’imposta in corso alla suddetta data
del 31 dicembre 2018 le norme che riguardano gli adempimenti documentali per la
spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta e il regime dei controlli successivi. Si formula, poi, una norma interpretativa della disposizione
(comma 1-bis, articolo 3, D.L. 145/2013) che riconosce il credito d’imposta in
parola ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e
sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri
dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico
europeo ovvero in Stati compresi con i quali è attuabile lo scambio di
informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (D.M.
4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996). Tale norma si interpreta nel senso che, ai fini del calcolo
del credito d’imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese
ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e
in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato. Commi 73-76 Credito di imposta per acquisto imballaggi biodegradabili Viene introdotto, per periodi di imposta 2019 e 2020, un
credito di imposta per le imprese che acquistano: - prodotti realizzati con materiali provenienti dalla
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; - imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la
normativa UNI EN 13432:2002; o derivanti dalla raccolta differenziata della
carta e dell’alluminio nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate,
nel limite massimo annuo di 20.000 euro. A tal fine il fondo stanziato ammonta a 1 milione di euro
per ciascuna annualità. Tale credito viene indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito. Il credito non concorre alla formazione del reddito né della
base imponibile Irap e non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5,
Tuir. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in
compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a
quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti. Con un D.M. da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1°
gennaio 2019 sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad
attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi, nonché i
criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta. Commi 78-81 Credito di imposta formazione dipendenti Il credito di imposta relativo alle spese di formazione del
personale dipendente nel settore delle tecnologie di cui al Piano Industria
4.0, introdotto con la Legge di Bilancio per il 2018, viene prorogato alle
spese sostenute nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. A tal fine vengono stanziati, per l’anno 2020, 250 milioni
di euro. Il credito viene previsto nelle seguenti misure: 1. per le piccole imprese in misura pari al 50% e nel limite
di 300.000 euro annui; 2. per le medie imprese in misura pari al 40% e sempre nel
limite di 300.000 euro annui e 3. per le grandi imprese, ex allegato I, Regolamento (UE)
651/2014, in misura pari al 30% e nel limite ridotto di 200.000 euro annui. Ai fini attuativi si rendono applicabili modalità e criteri
di cui al D.M. 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143/2018. Commi 82 e 83 Ampliamento attività considerate non commerciali Viene esteso il perimetro delle attività, svolte dagli ETS,
considerate come non commerciali. In particolare, si considerano tali, a condizione che siano
svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, L. 328/2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L.
104/1992 e alla L. 112/2016; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14
febbraio 2001 a condizione, tuttavia, che gli utili ritratti siano
integralmente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria
e che non sia deliberato alcun compenso agli organi amministrativi. Le suddette agevolazioni soggiacciono alle regole previste
dal de minimis di cui ai Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013. Comma 89 Canone Rai Viene confermato il canone annuo per uso privato in 90 euro. Commi 156-161 Credito di imposta rimozione amianto Viene introdotto un credito di imposta, nella misura del
65%, delle erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e
terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai
fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto
idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree
verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Il credito d'imposta è riconosciuto: - alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei
limiti del 20% del reddito imponibile; - ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del
10 per mille dei ricavi annui. Il credito è altresì riconosciuto qualora le erogazioni
liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui sopra siano destinate
ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. I titolari di reddito d'impresa possono utilizzare il
credito di imposta in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e Irap. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. I soggetti beneficiari, compresi i concessionari o
affidatari dei beni, dovranno: - comunicare mensilmente al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute
nel mese di riferimento; - dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché
della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio
sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente
individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui
ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le
informazioni riguardanti l’intervento, i fondi pubblici assegnati per l’anno in
corso, l’ente responsabile del bene, le informazioni relative alla fruizione. Con D.P.C.M., da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio
2019, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione. Sono stanziate le seguenti risorse: - per l’anno 2019 - 1 milione di euro; - per l’anno 2020 - 5 milioni di euro; - per l’anno 2021 - 10 milioni di euro. Commi 184 - 199 Stralcio cartelle Viene introdotta la possibilità di definire con modalità
agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata
situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente
ai sensi del D.L. 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte
risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini
Irpef e Iva. Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento: del capitale; degli interessi; e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate. Le norme recano una specifica disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini dell’attestazione della
difficoltà economica, nonché alcune norme di chiusura volte a coordinare la
definizione agevolata in commento con le “rottamazioni” precedenti e quelle
attualmente applicabili, ai sensi del D.L. 119/2018. Il comma 184 consente di definire con modalità agevolate i
debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione
di difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli
annullati automaticamente (“saldo e stralcio 2018” per i debiti inferiori a
1000 euro), derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle
dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, a
titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni. Tali carichi possono essere definiti versando una somma che
comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all’agente della
riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive. Il comma 185 consente di definire con tali modalità anche i
carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti
alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei
lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di
accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle
previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini
assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale
interessata. Ai sensi del comma 186, sussiste una grave e comprovata
situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000
euro. Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme
dovute per perfezionare la definizione agevolata. In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica
comprovata mediante Isee, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di
cui ai commi 184 e 185) possono essere estinti senza corrispondere: le sanzioni comprese in tali carichi; gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1,
D.P.R. 602/1973) che scattano decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica
della cartella/avviso (dal 15 maggio 2018 sono pari al 3,01% annuo); le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti
previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999). I soggetti interessati versano: a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo
di capitale e interessi, in misura pari: al 16%, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti non
superiore a 8.500 euro. al 20%, qualora l’Isee del nucleo familiare sia compreso tra
8.500 e 12.500 euro; al 35%, qualora l’Isee sia superiore a 12.500 euro; b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione e
il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella
di pagamento. Il comma 188 chiarisce che versano comunque in una grave e
comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con
cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di
liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter, L. 3/2012). Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme
affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in
misura pari al 10%, nonché le somme maturate in favore dell’agente della
riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con
cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme
del decreto di apertura della predetta liquidazione. I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per accedere
alla definizione agevolata. In sintesi: - il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30
aprile 2019, in conformità alle modalità individuate dall’agente della
riscossione (comma 189); - le somme dovute possono essere versate in unica soluzione
entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: - il 35% con scadenza il 30 novembre 2019; - il 20% con scadenza il 31 marzo 2020; - il 15% con scadenza il 31 luglio 2020; - il 15% con scadenza il 31 marzo 2021; - e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021 (comma
190). In caso di rateazione (comma 191) si applicano interessi al
tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di
rateazione dei debiti tributari (articolo 19, D.P.R. 602/1973); - entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica
ai debitori che hanno presentato la dichiarazione (comma 192), l’ammontare
complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente,
il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave
difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili
ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il
debito secondo le disposizioni in commento; - nel caso della predetta comunicazione negativa (comma
193), l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti
nella dichiarazione, ove possa applicarsi la c.d. rottamazione 2018, sono
automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute
a tal fine. L’ammontare è ripartito in 17 rate: la prima, pari al 30%
del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70% è ripartito nelle
rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1°
dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. Al fine di coordinare tra loro le procedure di definizione
agevolata previste dalla legge, il comma 194 consente di estinguere i debiti in
commento anche se già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il
debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e
tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle
predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati
ai fini della definizione in commento. Il comma 195 prevede che, i fini dei controlli sulle
autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini Isee (articolo 11, comma 6,
Regolamento approvato con il D.P.C.M. 159/2013) l’agente della riscossione, in
collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la GdF, procede al controllo
sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la
comprovata difficoltà economica (di cui al comma 186) nei soli casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere
effettuato fino alla trasmissione degli elenchi l'elenco dei debitori che si
sono avvalsi della “rottamazione 2018”. Il comma 196 prevede che, all’esito del predetto controllo,
in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è
tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla
relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e
veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di mancata tempestiva produzione della
documentazione (comma 197), ovvero nei casi di irregolarità o omissioni
costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e
l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede,
a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione nel termine di
prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano
fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate. Il comma 198, con una norma di chiusura, rinvia per tutto
quanto non previsto dalle norme in esame alla disciplina della definizione
agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del
richiamato articolo 3, D.L. 119/2018 (commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis,
18, 19 e 20). Infine il comma 199, a copertura delle norme in esame,
riduce il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, D.L. 154/2008 di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Comma 200 Rifinanziamento Nuova Sabatini Vengono implementati i fondi previsti per la Nuova Sabatini
dei seguenti importi: - per l’anno 2019 – 48 milioni di euro; - per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – 96 milioni di euro; - per l’anno 2023 – 126 milioni di euro; - per l’anno 2024 – 48 milioni di euro. Comma 218 e 220 Detassazione investimenti in start up Vengono innalzate, per il solo anno 2019, le aliquote di
detrazione degli investimenti in start-up innovative, dal 30 al 40%. Inoltre, in ipotesi di acquisizione dell'intero capitale
sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi Ires, diversi da
start-up innovative, le aliquote sono incrementate, sempre per l'anno 2019, al
50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per
almeno 3 anni. Tali disposizioni sono efficaci previa autorizzazione della commissione Europea. Commi 228-231 Voucher per consulenze tecnologiche Viene riconosciuto, per i 2 periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2018, un contributo a fondo perduto, nella forma
di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica
finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale
attraverso le tecnologie abilitanti previste da Industria 4.0 e di
ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso
l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo, per ogni periodo
di imposta, è riconosciuto 1. alle micro e piccole imprese ex Raccomandazione
2003/361/CE: - in misura pari al 50% dei costi sostenuti - nel limite massimo di 40.000 euro. 2. alle medie imprese, ex Raccomandazione 2003/361/CE: - in misura pari al 30% dei costi sostenuti - nel limite massimo di 25.000 euro 3. alle reti di impresa ex articolo 3, commi 4-ter e ss.,
D.L. 5/2009, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in
materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie
abilitanti previste da Industria 4.0 e di organizzazione, pianificazione e
gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei
capitali: - in misura pari al 50% dei costi sostenuti - nel limite massimo di 80.000 euro. I contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un
contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le
società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco da adottare
con un D.M. entro 90 giorni dal 1° gennaio 2019. Con il medesimo D.M. saranno
stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di
consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli
adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva
di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole
imprese e alle reti d'impresa. I contributi sono erogati nel rispetto del Regolamento de
minimis. I fondi messo a disposizione ammontano a 25 milioni annui
per il triennio 2019 - 2021. Comma 245 Deroga all’utilizzo del contante Viene innalzato a 15.000 euro il limite all’utilizzo del
contante da parte dalle persone fisiche non italiane e non residenti nel
territorio dello Stato, per l’acquisto di beni e di prestazioni legate al
turismo effettuati presso soggetti che effettuano il commercio al minuto o
applicano il regime Iva di cui all’articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972, a
condizione che il cedente e/o prestatore: 1. all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisiscano
fotocopia del passaporto del cessionario/committente e autocertificazione dello
stesso di non essere cittadino italiano e non residente in Italia e 2. nel primo giorno feriale successivo all’operazione
versino il denaro in un c/c intestato a proprio nome, presso un istituto
finanziario, allegando copia della ricevuta della comunicazione preventiva,
anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate in cui è indicato il
conto che si intende utilizzare. Comma 247 Assunzioni agevolate Sud I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi
operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell’ambito degli
obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non
abbiano compiuto 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni di età
privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per tali soggetti, inoltre, l’esonero contributivo previsto
dal D.L. 87/2018, articolo 1-bis, comma 1, è elevato fino al 100%, e il limite
massimo di importo è pari a 8.060 euro su base annua, facendo espresso
riferimento al limite previsto dall’articolo 1, comma 118, L. 190/2014.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione
degli stessi. Si ricorda come l’esonero contributivo previsto dal D.L.
87/2018, articolo 1-bis, riguarda i datori di lavoro privati che negli anni
2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il 35 anno di età, cui
si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015. L’agevolazione è riconosciuta, per un periodo massimo di 36
mesi, e, per la generalità dei casi (come detto, per le assunzioni nelle
Regioni del Sud sopra indicate gli importi sono stati elevati), comporta
l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel
limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base
mensile. Come ulteriori regole, il D.L. 87/2018 stabilisce che
l'esonero spetti con riferimento ai soggetti che, oltre al requisito anagrafico
(non aver compiuto 35 anni) alla data della prima assunzione per la quale si
applica l'incentivo, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il
medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento
dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro
datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Non vi sono altre limitazioni, a differenza dei precedenti regimi
(probabilmente saranno introdotti nel decreto attuativo). Per la piena operatività dell’agevolazione del D.L. 87/2018,
si è ancora in attesa del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Mef, che doveva essere emanato entro il giorno 11
ottobre 2018 (e delle istruzioni da parte dell’Inps). Pertanto, anche
l’estensione di esonero sud è in attesa dell’emanazione delle modalità di
fruizione. Commi 248-250 Proroga Cigs ILVA Taranto È prorogato per il 2019 il trattamento di Cigs per i
dipendenti dell’ILVA di Taranto, inizialmente previsto dal D.L. 243/2016. Commi 251-253 Proroga mobilità in deroga Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite
massimo di 12 mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa
integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre
2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Per tali lavoratori, inoltre, si prevede che dal 1° gennaio
2019 siano applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito
piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Per la piena operatività di entrambe le misure dovrà essere
emanato un decreto del Ministero del lavoro. Comma 254 Trattamenti in deroga nella Regione Lazio La Regione Lazio può destinare ulteriori risorse, fino al
limite di 6 milioni di euro nell’anno 2018, per un massimo di 12 mesi, per le
specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. Comma 255 Reddito di cittadinanza e regime transitorio ReI Viene creato il fondo per il reddito e le pensioni di
cittadinanza, mentre per la effettiva regolamentazione dell’istituto si dovrà
attendere l’approvazione di appositi provvedimenti normativi. In attesa della partenza del reddito di cittadinanza, annunciata
per aprile dal Governo, continuano a essere riconosciute le prestazioni
relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al
D.Lgs. 147/2017, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine
dall’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 147/2017 e sulla base delle procedure ivi
indicate. Comma 256 Pensioni e agevolazioni per assunzioni giovani Al fine di attuare interventi in materia pensionistica
finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato
e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, è istituito un
fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso
l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per
incentivare l’assunzione di lavoratori giovani ». Con appositi provvedimenti
normativi si provvederà ad attuare gli interventi previsti. Comma 260 Rivalutazione automatica trattamenti pensionistici Per il triennio 2019-2021 la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% per i
trattamenti complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo
Inps. Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
3 volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all'importo complessivo
dei trattamenti medesimi, la rivalutazione è riconosciuta nella misura del: 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps; 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a 4 volte e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps; 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a 5 volte e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo Inps; 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a 6 volte e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps; 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a 8 volte e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo Inps; 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps. Commi 261-268 Riduzione delle pensioni di importo elevato Per 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO e della
gestione separata, i cui importi superino 100.000 euro lordi annui, sono
ridotti: - del 15% per la parte eccedente il predetto importo fino a
130.000 euro, - del 25% per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000
euro, - del 30% per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000
euro, - del 35% per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000
euro, - del 40% per la parte eccedente 500.000 euro. Gli importi sono soggetti alla rivalutazione automatica. La riduzione si applica in proporzione agli importi dei
trattamenti pensionistici, fermo restando che l’importo complessivo dei
trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000
euro lordi annui. La riduzione non si applica alle pensioni interamente
liquidate con il sistema contributivo. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni le
pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla
L. 222/1984, quelli riconosciuti ai superstiti e quelli a favore delle vittime
del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla L. 466/1980 e alla L.
206/2004. Commi 273-274 Imposta sostitutiva soggetti stranieri in pensione che si
trasferiscono nel Mezzogiorno Viene introdotto il nuovo articolo 24-ter, Tuir, con cui
viene prevista un’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche,
titolari di redditi da pensione di fonte estera, che si trasferiscono nel
Mezzogiorno. Soggetti interessati sono coloro che hanno redditi da
pensione e assegni equiparati, erogati da soggetti esteri che trasferiscono la
propria residenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir, in un Comune, con
popolazione non superiore a 20.000 abitati, appartenenti alle Regioni: - Abruzzo; - Basilicata; - Calabria; - Campania; - Molise; - Puglia; - Sardegna; - Sicilia. Viene prevista un’imposta sostitutiva, calcolata in via
forfettaria, sui redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o
prodotti all’estero, pari al 7% annuo. L’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti che non
abbiano avuto, nel precedente quinquennio, la residenza fiscale in Italia, e
siano stati residenti in Paesi con cui è in vigore un accordo di cooperazione
amministrativa. A tal fine i soggetti interessati dovranno procedere: - esercitare l’opzione, che è valida per i primi 5 periodi
di imposta successivi a quello in cui diviene efficace, nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza; - indicare la/e giurisdizione/i in cui hanno avuto l’ultima
residenza fiscale in modo che l’Agenzia delle entrate possa trasmettere le
informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa,
alle Autorità fiscali delle giurisdizioni indicate. Il versamento dell’imposta, che non è deducibile da
nessun’altra imposta o contributo, avviene in unica soluzione entro il termine
ordinario previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Il regime è opzionale e può essere revocato, fatti salvi gli
effetti prodotti nei periodi di imposta precedenti; inoltre, in caso di revoca
o decadenza, non è possibile procedere a nuova opzione. In sede di opzione per il regime sostitutivo, è data facoltà
di limitare l’efficacia dell’imposta sostitutiva a determinati redditi,
escludendo dal perimetro applicativo i redditi prodotti in uno o più Stati. L’opzione comporta: 1. esenzione dalla comunicazione degli investimenti detenuti
all’estero ed 2. esenzione da Ivie e Ivafe. Comma 278 Congedo obbligatorio retribuito del padre Mediante la modifica del comma 354, articolo 1, L. 232/2016,
il congedo obbligatorio del padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del
figlio, è prorogato anche per l’anno 2019 (figli nati, adottati o affiliati dal
1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) nella misura di 5 giorni (1 giorno in più
rispetto al 2018). Il lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo,
in accordo con la madre in quanto riduce di una giornata il periodo di congedo
di maternità di quest’ultima. Comma 282 Cigs per aree di crisi industriale complessa Sono stanziate nuove risorse per consentire alle Regioni
interessate, anche per il 2019, di concedere, alle imprese che operano in aree
di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27, D.L.
83/2012, il trattamento di integrazione salariale straordinaria nel limite
massimo di 12 mesi. Comma 283 e 284 Indennizzo rottamazione licenze commerciali È riconosciuto a regime, a decorrere dal 2019, l'indennizzo
di cui all'articolo 1, D.Lgs. 207/1996, a favore dei commercianti che cessino
l'attività consegnando la licenza in Comune. È prorogato pertanto l’aumento dello 0,09% della
contribuzione alla gestione IVS commercianti per il finanziamento
dell’indennizzo in esame. Commi 291-295 Incentivo per impego di giovani autotrasportatori Viene introdotto, per il periodo limitato 2019-2020, un
rimborso per i conducenti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla
data del 1° gennaio 2019, inquadrati con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 come previste dal CCNL
“Logistica, trasporto merce e spedizione”, da imprese di autotrasporto merci
per c/terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro
elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per c/terzi. Il rimborso ammonta al 50% delle spese sostenute e
documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni
professionali per la guida dei veicoli destinati all’attività di autotrasporto
merci per c/terzi. Alle imprese, parallelamente, è riconosciuta una detrazione
dall’imposta lorda, nel limite di 1.500 euro annui, dei rimborsi erogati. L’erogazione deve avvenire: - per i neoassunti entro 6 mesi dalla data di decorrenza del
contratto; - per i conducenti già assunti, entro 6 mesi a decorrere dal
1° gennaio 2019, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. Con provvedimenti da adottare nel termine di 3 mesi dal 1°
gennaio 2019 saranno individuate modalità di richiesta e di erogazione dei
rimborsi. Dal rimborso sono esclusi i versamenti corrisposti al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e
delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati
all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per c/terzi, nonché per
le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla
normativa vigente. Comma 354 Fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori
finali Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei
confronti dei consumatori finali siano rese disponibili solo su richiesta dei
medesimi mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Comma 403 Contratti a termine per le università Mediante modifica dell’articolo 1, comma 3, D.L. 87/2018, si
escludono dalle modifiche apportate da tale decreto i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati dalle Università private, incluse le filiazioni di
Università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che
promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e
lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica
o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. Per tali soggetti rimane in vigore la disciplina prevista
dal D.Lgs. 81/2015, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal
D.L. 87/2018. Comma 445 Sanzioni amministrative e attività ispettiva Al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, e la
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a prevedere una
serie di assunzioni che incrementino l’organico, sono stati incrementati gli importi delle seguenti sanzioni amministrative nei termini
di seguito elencati: - del 20% per quanto riguarda: a) lavoro irregolare (impiego di lavoratori subordinati
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte
del datore di lavoro privato. Articolo 3, D.L. 12/2002, convertito, con
modificazioni, dalla L. 73/2002); b) esercizio non autorizzato delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero
supporto alla ricollocazione professionale (articolo 18, comma 1, D.Lgs. 276/2003); c) ricorso alla somministrazione da parte dell’utilizzatore
di prestatori di lavoro forniti da soggetti non autorizzati dalla legge
(articolo 18, comma 2, D.Lgs. 276/2003); d) richiesta di compensi al lavoratore per poter essere
avviato a prestazioni di lavoro in somministrazione (articolo 18, comma 4,
D.Lgs. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un
contratto diretto presso l’utilizzatore (articolo 18, comma 4-bis, D.Lgs.
276/2003); e) appalti e distacchi non genuini (articolo 18, comma
5-bis, D.Lgs. 276/2003); f) mancata comunicazione preventiva in caso di distacco
transnazionale e violazione degli obblighi amministrativi a carico dell’impresa
distaccante (articolo 12, commi 1-3, D.Lgs. 136/2016); g) violazione delle disposizioni relative al limite massimo
dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al
riposo giornaliero (articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003); - del 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la
violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza sul
lavoro), sanzionate in via amministrativa o penale; - del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la
violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione
sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Si prevede, inoltre, che le maggiorazioni siano raddoppiate
ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di
sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Comma 485 Posticipo congedo di maternità Viene modificato l’articolo 16, D.Lgs. 151/2001, prevedendo
la facoltà per le lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente
dopo l’evento del parto e per i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che
il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro. Comma 486 Smart working post maternità e per figli in condizioni di
disabilità Viene modificato l’articolo 18, L. 81/2017, mediante
l’inserimento del nuovo comma 3-bis, dove si prevede che i datori di lavoro
pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di
lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle
richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate
dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo
di maternità previsto dall’articolo 16, D.Lgs. 151/2001, ovvero dai lavoratori
con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L.
104/1992. Comma 488 Bonus asili nido Il bonus asili nido, introdotto dal comma 355, articolo 1,
L. 232/2016, relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido
pubblici e privati, ovvero per l'introduzione di forme di supporto presso la
propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da
gravi patologie croniche, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 è elevato a
1.500 euro su base annua. L’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 è
determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque
non inferiore a 1.000 euro su base annua, con D.P.C.M., su proposta del
Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Mef, da adottare entro il 30
settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio dell’utilizzo di tale
istituto. Si ricorda che il premio asilo nido non è cumulabile con la
detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, L. 203/2008 (detrazioni fiscali
frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite. Il
bonus asilo nido non può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle di
fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, L. 232/2016
(cosiddetto voucher baby sitting). Comma 533 Rimborso della retribuzione per persone con disabilità da
lavoro La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla
persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento
mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato
di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la
realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto è
rimborsata dall’Inail al datore di lavoro nella misura del 60% di quanto
effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai
datori di lavoro e sono approvati dall’Inail. Le retribuzioni rimborsabili sono
quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore
di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione
degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore
a un anno. Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di
reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato
unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire
all’Inail l’intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Inail concorre al
finanziamento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23, D.Lgs.
150/2015, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di
occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono definite le
modalità di finanziamento. Comma 601 Modifiche Resto al Sud La norma interviene sulla disciplina della misura di
sostegno c.d. “Resto al Sud”, ampliando la platea dei potenziali beneficiari,
elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi ed estendendo le
agevolazioni previste dalla misura alle attività libero professionali. Inoltre, viene previsto che la costituzione in forma di
impresa individuale o società (incluse le cooperative) è obbligatoria ai fini
della concessione delle agevolazioni, a eccezione delle attività
libero-professionali, per le quali si prevede che i liberi professionisti: - non risultino, nei 12 mesi antecedenti alla presentazione
dell’istanza di accesso all’agevolazione, titolari di partita Iva per
l’esercizio di un’attività analoga a quella per cui si presenta domanda; - mantengano la loro sede operativa in una delle Regioni del
Mezzogiorno. Commi 621 – 626 Erogazioni liberali per manutenzione di impianti sportivi Ai privati che nel corso del 2019 effettuino erogazioni
liberali in denaro per: - interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi
pubblici; - realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 65%. Il credito è riconosciuto anche nell’ipotesi in ci la
donazione venga effettuata nei confronti dei concessionari o affidatari degli
impianti pubblici. Il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure: - persone fisiche ed enti non commerciali nel limite del 20%
del reddito imponibile; - soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10
per mille dei ricavi annui ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Ferma restando tale ripartizione, per i titolari di reddito
d'impresa il credito è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di
euro, tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e
dell'Irap. Per espressa previsione al credito non si applicano: - i limiti di utilizzo dei crediti esposti nel quadro RU del
modello dichiarativo; - i limiti di utilizzo e di rimborso dei crediti di imposta. È, inoltre, espressamente vietato il cumulo del credito con
altre agevolazioni fiscali a fronte delle medesime erogazioni. I beneficiari devono: 1. comunicare immediatamente all’ufficio per lo sport presso
la Presidenza del CdM ammontare e destinazione delle somme, nonché darne
adeguata pubblicità; 2. entro il 30 giugno di ogni anno, fino a ultimazione delle
opere, comunicare al medesimo ufficio lo stato di avanzamento dei lavori anche
a mezzo di rendicontazione delle spese. Con D.P.C.M., da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio
2019, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione. Commi 634-636 Riforma scommesse e abrogazione imposta unica sui concorsi Viene stabilita la riforma dei concorsi pronostici sportivi
di cui al D.Lgs. 496/1948, a mezzo di un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l’obiettivo di introdurre forme
di gioco che non comportino rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo. In particolare, il provvedimento dovrà definire: - tipologia dei singoli concorsi; - condizioni generali di gioco e regole tecniche; - gestione e controllo dei flussi finanziari; - posta unitaria di partecipazione al gioco; - giocata minima; - ripartizione della posta secondo questi criteri: a. al montepremi - 75%; b. al concessionario - 5% c. al punto vendita – 8% d. alla società Sport e Salute Spa – 12%. Con il medesimo provvedimento saranno individuati i concorsi
e le scommesse che verranno soppressi. Comma 646 Modifiche all’esenzione dal bollo per le federazioni
sportive Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27-bis,
Tabella di cui all'allegato B annesso al D.P.R. 642/1972, viene prevista
l’esenzione dall’imposta di bollo degli atti, documenti, istanze, contratti
nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Onlus nonché dalle
federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e
società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni. Commi 654 - 656 Assegnazione terreni È prevista la concessione gratuita, per un periodo minimo di
20 anni: - del 50% dei terreni agricoli e a vocazione agricola, non
utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non
ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del D.Lgs. 85/2010, nonché di
proprietà degli enti pubblici nazionali (articolo 66, D.L. 1/2012) e - del 50% dei terreni ricompresi nella Banca delle terre
incolte di cui all’articolo 3, D.L. 91/2017). Assegnatari di tali terreni possono essere: 1. nuclei familiari con 3 o più figli di cui almeno uno nato
negli anni 2019-2021; 2. società costituite da giovani imprenditori agricoli che
riservano ai nuclei di cui sopra almeno il 30% delle quote. Tali soggetti hanno, ai fini dello sviluppo aziendale,
priorità nell’accesso alle agevolazioni previste per lo sviluppo
dell’imprenditorialità e il ricambio generazionale di cui al D.lgs. 185/2000. Inoltre, i nuclei familiari hanno accesso a un mutuo
agevolato con tasso di interesse pari a 0, nel limite di 200.000 euro e durata
ventennale, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno
assegnato. A tal fine è istituito un fondo rotativo con dotazione
iniziale pari a: - per l’anno 2019 - 5 milioni di euro e - per l’anno 2020 – 15 milioni di euro. Con un D.M. saranno stabilite le modalità attuative. Comma 662 Modifica aliquota compensativa Iva legno Entro il 31 gennaio di ogni anno è prevista l’emanazione di
un D.M. con cui innalzare le percentuali compensative previste, ai sensi
dell’articolo 34, D.P.R. 633/1972, per il legno e la legna da ardere. Il limite di spesa viene individuato in 1 milione di euro
annui. Commi 663-664 Fondi per la silvicoltura Viene istituito un fondo per la tutela, la valorizzazione,
il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste. L’ammontare del fondo è pari a: - per l’anno 2019 – 2 milioni di euro; - per l’anno 2020 – 2,4 milioni di euro; - per l’anno 2021 – 5,3 milioni di euro; - a decorrere dall’anno 2022 – 5,2 milioni di euro annui. A tal fine, entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019
con decreto non regolamentare sono definiti criteri e modalità di utilizzo del
fondo. Comma 665 Voucher rimozione e recupero alberi Viene introdotto, per promuovere il ripristino ambientale
delle zone colpite dagli eventi atmosferici di ottobre e novembre 2018, per le
quali è stato riconosciuto lo stato di emergenza con delibera CdM 8 novembre
2018, nonché per incentivare la ripresa economica di quelle zone, un contributo
in forma di voucher. Possono fruire del contributo i soggetti pubblici e privati,
in qualunque forma costituiti, che possiedono o conducono i fondi colpiti
dall’evento. Il contributo, in forma di voucher, è riconosciuto per la
rimozione e recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti, in misura pari
al 50% dei costi effettivamente sostenuti e documentati nel limite massimo di
spesa per il 2019 pari a 3 milioni di euro. Con D.M. saranno individuate condizioni e modalità di
accesso al contributo. Commi 666 e 667 Catasto produzioni frutticole Viene istituito, con il fine di: - contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore
ortofrutticolo mediante gestione delle informazioni sulle superfici e le
produzioni frutticole; - favorire un corretto orientamento al mercato, contrastando
i rischi di sovrapproduzione e di volatilità dei prezzi un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso
la ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a
livello delle principali cultivar. A tal fine sono stanziati fondi in misura pari a: - per l’anno 2019 – 2 milioni di euro; - per l’anno 2020 – 3 milioni di euro. Con D.M., da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1°
gennaio 2019, saranno individuati criteri e modalità di realizzazione del
catasto. Comma 668 Fondo erogazione derrate alimentari agli indigenti Il fondo, per l'efficientamento della filiera della
produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della
Repubblica Italiana, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, viene rifinanziato nella misura annua di 1 milione di euro per il
periodo 2019-2021. Comma 672 Fondi per il settore apistico Viene stanziata una spesa pari a 1 milione di euro annui,
per il periodo 2019-2020, per la realizzazione di progetti nel settore apistico
finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo
ambientale, economico, sociale e occupazionale. Ai fini attuativi sarà emanato un D.M. entro 60 giorni a
decorrere dal 1° gennaio 2019. Commi 673 e 674 Sostegno dipendenti pesca marittima Viene confermato, anche per il 2019, il riconoscimento di
un’indennità giornaliera omnicomprensiva, nel limite massimo di 30 euro, per: - lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima; - soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui
alla L. 250/1958 limitatamente al periodo di sospensione dell’attività
lavorativa derivante dalle misure di arresto temporaneo obbligatorio. A tal fine sono stanziati, per l’anno 2019, 11 milioni di
euro. Con un D.M. saranno individuate le modalità relative al
pagamento della suddetta indennità. Viene, inoltre, rifinanziato, con 2,5 milioni di euro per
l’anno 2019, il fondo necessario al riconoscimento dell’indennità giornaliera
omnicomprensiva per il periodo di sospensione temporanea della pesca non
obbligatorio. Anche in questo caso, sarà un D.M. a stabilire le modalità
di erogazione. Commi 689-691 Abbassamento accisa birra e altre modifiche A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota di accisa sulla
birra è rideterminata in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato. L’accisa
viene ridotta del 40% per i birrifici artigianali di cui all’articolo 2, comma
4-bis, L. 1354/1962, con una produzione annua non superiore ai 10.000
ettolitri. Viene, inoltre, previsto che, fatta salva, su motivata
richiesta del depositario, l'applicabilità delle regole ordinarie, per i
suddetti birrifici artigianali l'accertamento del prodotto finito viene
effettuato a conclusione delle operazioni di condizionamento. A tal fine, con D.M., da emanarsi entro il 28 febbraio 2019,
saranno individuate le modalità attuative, con particolare attenzione
all’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e
di contabilizzazione della birra prodotta in detti impianti. Una volta emanato il decreto, le deroghe di cui sopra,
troveranno attuazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo da
quella di entrata in vigore del D.M.. Commi 692 - 697 Regime di raccoglitori tartufi Viene introdotta un’imposta sostitutiva Irpef e relative
addizionali per i redditi prodotti da persone fisiche attraverso lo
svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti
selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e di piante officinali
spontanee come regolata dall'articolo 3, D.Lgs. 75/2018. L'imposta sostitutiva è pari a 100 euro e deve essere
versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento. Tenuti al versamento sono i possessori del titolo di
raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione o altri enti
subordinati. Non è tenuto al versamento chi effettua la raccolta
esclusivamente per autoconsumo. Si considera occasionale la raccolta che determini
corrispettivi di vendita non superiori a 7.000 euro (compensi che non cumulano
con altri redditi percepiti). Ai contribuenti che hanno proceduto al versamento
dell’imposta sostitutiva non si rende applicabile la ritenuta di cui
all'articolo 25-quater, D.P.R. 600/1973, con riferimento all'anno in cui la
cessione del prodotto è stata effettuata. La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati
dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge
la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3,
D.Lgs. 75/2018 non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di
partita Iva ad alcun obbligo contabile. L’acquirente di prodotti da parte di raccoglitori che hanno
versato l’imposta sostitutiva, emette un documento d'acquisto dal quale
risultino: - la data di cessione, - il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, - il codice ricevuta del versamento dell'imposta
sostitutiva, - la natura e la quantità del prodotto ceduto, - l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai
documenti di acquisto nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21,
D.L. 78/2010. Comma 698, lettera a) Nuovo regime Iva raccoglitori occasionali Viene introdotto un regime Iva speciale per i raccoglitori
occasionali. Ai sensi del nuovo articolo 34-ter, D.P.R. 633/1972, i
raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe
ATECO 02.30, e di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs.
75/2018 che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti
gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. Comma 698, lettere b e c Modifiche aliquote Iva tartufi A mezzo dell’inserimento del n. 15-bis nella Tabella A,
parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, si applica l’aliquota ridotta anche ai
tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con
apposito D.M.. Nello specifico: - per effetto delle modifiche apportate nella Tabella A,
parte II-bis a mezzo dell’introduzione del numero 1-quater, l’aliquota del 5%
si applica anche ai tartufi freschi o refrigerati; - per effetto delle sostituzione nella Tabella A, parte III,
del numero 20-bis), l’aliquota del 10% si applica ai tartufi congelati,
essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di
altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non
preparati per il consumo immediato. Comma 699 Regime forfettario per la produzione di prodotti selvatici
non legnosi I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei
prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e
dall'articolo 3, D.Lgs. 75/2018, e che sono diversi da quelli di cui
all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 (agricoltori esonerati con volume
d’affari entro 7.000 euro), possono applicare il regime forfettario di cui
all'articolo 1, commi da 54 a 75, L. 190/2014, fermo restando la determinazione
del reddito su base catastale. Commi 700 e 701 Vendita diretta prodotti agricoli Viene modificato l’articolo 4, D.Lgs. 228/2001,
disciplinante la vendita diretta da parte dei produttori agricoli, prevedendo,
con il nuovo comma 1-bis, gli imprenditori agricoli, singoli o associati
possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale,
prodotti agricoli e alimentari, appartenenti a uno o più comparti agronomici
diversi da quelli dei prodotti propri, a condizione che: - siano direttamente acquistati da altri imprenditori
agricoli; - il fatturato derivante dalla vendita dei propri prodotti
sia prevalente rispetto a quello derivante dalla vendita dei prodotti
acquistati. Viene, a tal fine, prevista una dotazione pari a 500.000
euro per l’anno 2019, da destinare alle Regioni e alle Provincie autonome di
Trento e Bolzano, per la valorizzazione del territorio attraverso produzioni
agroalimentari locali. Commi 702 e 703 Fascicolo aziendale per terreno inferiori ai 5.000 mq La deroga per cui non vi è obbligo di disporre del relativo
titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, viene
estesa anche ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di
estensione inferiore a 5.000 mq, site in Comuni prealpini, di collina,
pedemontani e della pianura non irrigua. A tal fine, con decreto di natura non regolamentare, da
emanarsi nel termine di 45 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019, saranno
determinate le aree prealpine, di collina, pedemontane e della pianura non
irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio tra cui: - frammentazione dei fondi; - minore produttività rispetto alle zone di pianura; - concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione
edificatoria o di tutela ambientale; - carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture
indispensabili per lo svolgimento dell’attività primaria. Comma 705 Estensione disciplina per i coadiuvanti cd Viene prevista l’estensione delle agevolazioni fiscali anche
ai coadiuvanti del coltivatore diretto che partecipano attivamente, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano
iscritti nella gestione previdenziale agricola quali coltivatori diretti. Commi 706 - 717 Esonero contributivo per l’assunzione di laureati con 110 e
lode Viene introdotto l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'Inail: - per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di
assunzione - nel limite massimo di 8.000 euro - per ogni assunzione, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, effettuata da datori di lavoro privati, nel periodo 1°
gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, di: 1. cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la
votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la
durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di
età, in università statali o non statali legalmente riconosciute; 2. cittadini in possesso di un dottorato di ricerca,
ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e
prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in Università statali o
non statali legalmente riconosciute. L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale,
purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso,
il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto. L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione,
avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di
un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo
indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi alla data
della trasformazione. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e
non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti
all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la
quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di
cui sopra. In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo
oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima
unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto
avvalendosi dell'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, si
ha la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio
già fruito. Se il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è
stato parzialmente fruito l'esonero, è nuovamente assunto a tempo indeterminato
da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro
per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione. L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione,
di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. L'Inps con apposita circolare stabilirà le modalità di
fruizione. Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle norme
dell'Unione Europea in materia di aiuti de minimis. Comma 759 Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia Viene modificata la disciplina della ZFU Sisma Centro Italia
istituita dall’articolo 46, D.L. 50/2017 nei Comuni delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a
far data dal 24 agosto 2016. In tali aree sono riconosciute le seguenti agevolazioni: - esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante
dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro
riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta
dall'impresa nella ZFU; - esenzione Irap del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di
300.000 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta; - esenzione dalle imposte municipali proprie per gli
immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio
dell’attività economica; - esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria
infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro
dipendente (spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di
lavoro autonomo che svolgono l’attività all'interno della zona franca urbana). Tali misure sono applicabili anche alle imprese che
intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca
entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività
appartenenti alla categoria F (Costruzioni) della codifica ATECO 2007 che alla
data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei Comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016. Le esenzioni di cui sopra sono applicabili fino al periodo
di imposta 2020 compreso. L’Inps dovrà disciplinare con propri provvedimenti, entro il
31 gennaio 2019, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai
soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato. Per i periodi d’imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni
sono concesse a valere sulle risorse non fruite dalle imprese beneficiarie. Comma 762 Bonus pubblicità Viene previsto che il credito di imposta per investimenti in
campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali di cui
all’articolo 57-bis, comma 1, D.L. 50/2017, è concesso ai sensi e nei limiti
del de minimis. Comma 784 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento I percorsi in alternanza scuola lavoro (D.Lgs. 77/2005),
sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti
dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: - non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del
percorso di studi degli istituti professionali; - non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo
anno del percorso di studi degli istituti tecnici; - non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto
anno dei licei. Con decreto del Miur, da adottare entro 60 giorni a
decorrere dal 1° gennaio 2019, fermi restando i contingenti orari sopra
indicati, sono definite le linee guida in merito ai percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. Comma 805 Quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta Al fine di ottenere un risparmio di spesa a decorrere dal
2020, viene previsto che, con decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge in commento, sono stabilite le
quote percentuali di fruizione dei seguenti crediti d’imposta: - credito d’imposta per gli esercenti delle sale
cinematografiche; - credito d’imposta per gli esercenti di attività di vendita
di libri al dettaglio; credito d’imposta per investimenti in editoria e programmi
di ristrutturazione economica. Commi 806-809 Credito di imposta vendita al dettaglio quotidiani Viene introdotto, limitatamente agli anni 2019 e 2020, un
credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano
esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e
periodici. Il credito è parametrato agli importi pagati a titolo di
Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima
attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad
altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con un decreto
di prossima emanazione. Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di
2.000 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali
non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 170/2001, a
condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto
vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di
riferimento. Il credito d'imposta soggiace ai limiti del de minimis ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio
2019, sono stabilite le disposizioni applicative. Comma 917 Rimborsi imposta sulla pubblicità Viene previsto, in deroga ai regolamenti comunali emanati ai
sensi dell’articolo 52, D.Lgs. 446/1997, che i rimborsi delle somme acquisite
dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni 2013 - 2018 possono essere
effettuati in forma rateale entro 5 anni dalla data in cui la richiesta del
contribuente è diventata definitiva. Comma 919 Tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti
relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le
superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a
mezzo metro quadrato. Commi 940 - 948 Rivalutazione beni di impresa I soggetti Oic possono, anche in deroga all'articolo 2426,
cod. civ. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, procedere
alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni in società
controllate e collegate, a esclusione degli immobili merce, risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per
il quale il termine di approvazione scade successivamente al 01-01-2019. La rivalutazione deve avere a oggetto tutti i beni
appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo
inventario e nella Nota integrativa. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato,
in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni si considera
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è
stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura
del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti
in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1° dicembre 2020. Le imposte sostitutive devono essere versate in unica rata
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per
il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; gli
importi da versare possono essere compensati. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai
soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al
consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data
anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui
bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, del D.M. 162/2001, del D.M. 86/2002 e
dell'articolo 1, commi 475, 477 e 478, L. 311/2004. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, L. 342/2000
si applicano anche ai soggetti Ias adopter, anche con riferimento alle
partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, Tuir. Per tali soggetti, per l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in
sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le
regole di cui sopra. Commi 954-957 Incentivi per impianti di biogas per imprenditori agricoli In attesa dell’emanazione del decreto di incentivazione,
attuativo dell'articolo 24, comma 5, D.Lgs. 28/2011, gli impianti di produzione
di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a
300 Kw, iscritti nel registro di cui al D.M. 23 giugno 2016, e facenti parte
del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori
agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno
l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per
il restante 20% da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere
agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al D.M.
richiamato. Il GSE forma e pubblica la graduatoria delle domande
iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di
priorità: 1. impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree
agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del D.Lgs. 152/1999; 2. impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella
di cui al decreto richiamato; 3. anteriorità della data ultima di completamento della
domanda di partecipazione alla procedura. Quanto sopra viene meno alla data di pubblicazione del
decreto di incentivazione richiamato, salvo i seguenti casi: - impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro
45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di incentivazione; - impianti iscritti in graduatoria in posizione utile; - agli impianti che partecipano alle procedure indette prima
della pubblicazione del decreto di incentivazione. Da ultimo, l'accesso agli incentivi è condizionato
all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi
aziendali. Comma 985 Esenzione Imu sisma Emilia Viene prorogata, per i Comuni individuati dall'articolo
2-bis, comma 43, D.L. 148/2017 (Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012) l'esenzione dall'Imu, fino alla definitiva
ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31
dicembre 2019. Comma 991 Proroga ripresa versamenti sisma Centro Italia Viene prorogato al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa
dei versamenti dei tributi sospesi, nonché́ dei contributi previdenziali e
premi assicurativi, relativi alle zone colpite dal sisma del Centro Italia del
2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Viene elevato a 120 il numero massimo
di rate mensili per i versamenti con decorrenza 1° giugno 2019. Commi 997 e 998 Esenzioni da imposte comunali per le zone terremotate Viene prevista l’esenzione dall’imposta per le insegne di
esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa
di occupazione per gli spazi e aree pubbliche per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e
2-bis, D.L. 189/2016. Con regolamento Mef, da emanare entro 3 mesi dal 1° gennaio
2019, sono definite le modalità di attuazione. Comma 1020 Zona franca urbana a Genova Viene prorogato al periodo di imposta 2019 il regime che
riconosce alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all’interno
della ZFU urbana della città metropolitana di Genova e che hanno subito, a
causa del crollo del Ponte Morandi, una riduzione del fatturato almeno pari al
25%, nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto alla media
del corrispondente periodo del triennio 2015 – 2017: - esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante
dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro
riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta
dall'impresa nella ZFU; - esenzione Irap del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel
limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta; - esenzione dalle imposte municipali proprie per gli
immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per l'esercizio dell’attività
economica; - esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria
infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro
dipendente. Comma 1022 Regime fiscale strutture periferiche di enti pubblici non
economici Viene modificato l’articolo 148, comma 3, Tuir allargando
anche alle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti
pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di
pubblico interesse, la previsione di non commercialità delle attività svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti,
di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione
locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Commi 1031 - 1038 Detrazione acquisto auto elettriche In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione
finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un
veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino
prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000
euro, Iva eslcusa, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei
grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 2.500 e 6.000 euro, ridotti a un range tra
1.500 e 4.000 euro in caso di mancata rottamazione di un veicolo della medesima
categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4. Con D.M. da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2019, è
individuata la disciplina applicativa. Commi 1039 e 1040 Detrazione per acquisto e posa in opera delle colonnine di
ricarica Viene introdotto il nuovo articolo 16-ter, Tuir con cui è
prevista una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre
2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica
dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la
richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Le infrastrutture
devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non
accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h),
D.Lgs. 257/2016. La detrazione si applica anche alle spese documentate
rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di
infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui
agli articoli 1117 e 1117-bis, cod. civ.. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10
quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese
sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000
euro. Con D.M. da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2019, è
individuata la disciplina applicativa. Commi 1042-1045 Imposta sulle automobili inquinanti A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021,
chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un
veicolo di categoria Ml nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta
parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro
eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km. Sono esentati gli acquisti di veicoli per
uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, Direttiva 2007/46/CE. Comma 1048 Tasse automobilistiche Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e
collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29
anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica riportato sulla carta
di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con
una riduzione pari al 50%. Commi 1051 e 1052 Imposta sui giochi Vengono incrementati, con decorrenza 1° gennaio 2019, i
prelievi erariale unici sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), R.D. 773/1931, rispettivamente di: - 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e - 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b). Viene, inoltre, previsto che la percentuale delle somme
giocate destinata alle vincite (pay-out) non è inferiore: al 68% per gli apparecchi di cui alla lettera a) e all'84% per gli apparecchi di cui alla lettera b). Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica di
cui al D.Lgs. 504/1998, è stabilita: a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro
e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che, in base
al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse
ippiche: - nel 20% , se la raccolta avviene su rete fisica e - nel 24% , se la raccolta avviene a distanza, applicata
sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui
all'articolo 1, comma 88, L. 296/2006, nella misura del 22% della raccolta al
netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in
vincite al giocatore. Commi 1053 e 1054 Rivalutazione terreni e partecipazioni Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore
dei terreni e delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi
diversi. La rideterminazione può essere effettuata a condizione che i
terreni e le partecipazioni siano detenuti al 1° gennaio 2019, inoltre, la
perizia e il versamento devono avvenire nel termine del 30 giugno 2019. Le aliquote sono così individuate: - partecipazioni qualificate – 11% - partecipazioni non qualificate – 10% - terreni – 10%. Comma 1055 Abrogazione Iri Viene abrogata l’Iri prevista dall’articolo 55-bis, Tuir e
conseguentemente vengono effettuate le opportune modifiche di coordinamento. Commi 1056 e 1065 Differimento della deducibilità delle svalutazioni e perdite
su crediti per enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione Viene rinviata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2026 la deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi,
prevista, ai fini Ires e Irap, dall'articolo 16, D.L. 83/2015. Ai fini della determinazione dell’acconto per il 2018 non si
tiene conto di quanto sopra. Commi 1057-1064 Acquisto veicoli ibridi Per il 2019, è riconosciuto un contributo pari al 30%, nel
limite di 3.000 euro, per l’acquisto in Italia, anche in leasing, di un veicolo
elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW,
delle categorie L1 e L3 con contestuale rottamazione di un veicolo delle
medesime categorie, euro 1 o 2. Il contributo è riconosciuto dal venditore
mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Comma 1066 Rimodulazione acconto imprese di assicurazioni Viene modificata la % di acconto da versare da parte degli
assicuratori nelle seguenti misure: - anno 2019 - 85%; - anno 2020 – 90%; - dal 2021 – 100%. Commi 1067-1069 Perdite su crediti e prima applicazione Ifrs 9 Per gli enti creditizi e finanziari che applicano l'articolo
106, comma 3, Tuir, i componenti reddituali derivanti esclusivamente
dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite
per perdite attese su crediti di cui al § 5.5 dell’Ifrs 9, iscritti in bilancio
in sede di prima adozione dell’Ifrs 9, nei confronti della clientela, sono
deducibili dalla base imponibile Ires in misura pari al 10% del loro ammontare
nel periodo d'imposta di prima adozione dell'Ifrs 9 e per il restante 90% in
quote costanti nei 9 periodi d'imposta successivi (medesime regole ai fini
Irap). Le regole di cui sopra si rendono applicabili in sede di
prima adozione dell'Ifrs 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti
a quello di entrata in vigore della legge di bilancio 2019. Commi 1070 e 1071 Facoltà di applicazione degli Ias A mezzo dell’introduzione del nuovo articolo 2-bis, D.Lgs.
38/2005, i soggetti di cui all’articolo 2, i cui titoli non siano ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, hanno facoltà di applicare gli Ias. Comma 1075 Incremento imposte sulla produzione dei tabacchi Per effetto delle modifiche all'allegato I, D.Lgs. 504/1995,
alla voce “Tabacchi lavorati”, le aliquote sono così innalzate: - sigaretti da 23 a 23,5%; - sigarette da 59,1 a 59,5%. Comma 1079 Ammortamento avviamento e DTA Viene previsto che le quote di ammortamento relative al
valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo
all'iscrizione di DTA, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, sono così deducibili: - 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019; - 3% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020; - 10% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021; - 12% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e
fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027; - 5% nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al
31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste
precedentemente al 1° gennaio 2019, se di minore ammontare rispetto a quelle
rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la
differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029. Comma 1080 Abrogazione Ace Viene abrogata l’agevolazione consistente nell’Aiuto alla
crescita economica (Ace); tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al comma 2, articolo 3, D.M. 3 agosto 2017, relativamente all’importo del
rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Comma 1084 Interpretazione autentica dell’articolo 20, Tur Viene stabilito che l'articolo 1, comma 87, lettera a), L.
205/2017, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1,
D.P.R. 131/1986. Commi 1085 e 1086 Modifiche all’Irap Per effetto dell’abrogazione nell’articolo 11, D.Lgs.
446/1997 del numero 3) della lettera a) del comma 1, viene eliminata la
deduzione di 15.000 euro (elevata a 21.000 euro nel caso di assunzioni di
donne e under 35) prevista, con l’esclusione di banche, altri enti finanziari,
imprese di assicurazione e imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, per ogni lavoratore dipendente
a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Viene inoltre abrogata la deduzione in misura pari al 10%
dell’Irap lorda prevista per i soggetti che determinano il valore della
produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997 e che non si
avvalgono di lavoratori dipendenti. Comma 1092 Ampliamento soggettivo riduzione base imponibile Imu Viene modificato l’articolo 13, comma 3, lettera 0a), D.L.
201/2011, prevedendo l’estensione della riduzione della base imponibile alla
metà anche in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in
presenza di figli minori. Comma 1093 Proroga deroga tassa rifiuti Viene prorogata al 2019 la possibilità, concessa con
l’articolo 1, comma 652, terzo periodo, L. 147/2013, nelle more della revisione
del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, di adottare i coefficienti di cui
alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, allegato 1, D.P.R. 158/1999, in misura
inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 %, e non
considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1a e 1b. Comma 1121 Tariffe Inail Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1°
gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi Inail per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il
termine per l’invio delle basi di calcolo (31 dicembre) è differito, per il
2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il 2019 è altresì differito al 16
maggio 2019 la scadenza dell’autoliquidazione (denuncia delle retribuzioni e
calcolo e versamento del premio), nonché della domanda di riduzione delle
retribuzioni presunte. In caso di pagamento del premio in 4 rate i termini di
scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16
maggio del medesimo anno. Dal 1° gennaio 2019, inoltre, si sopprime il premio
supplementare dovuto in relazione all'incidenza delle retribuzioni concernenti
gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in determinate
concentrazioni. Infine, si escludono i premi Inail dall'ambito di applicazione
delle riduzioni contributive relative al settore edile ed è ridotto dal 130 per
mille al 110 per mille il tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più
pericolose, al valore di base del premio Inail. Comma 1127 Modifiche percentuali acconto cedolare secca Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 3, comma
4, quarto periodo, D.Lgs. 23/2011, l’acconto della cedolare secca dovuta è così
quantificato: - 95% fino al 2020 e - 100% dal 2021. Comma 1128 Innalzamento % acconto imposta di bollo virtuale Viene rimodulato l’acconto dell’imposta di bollo assolta in
modo virtuale che diviene pari a: - 95% fino al 2020 e - 100% dal 2021. Comma 1133, lettera b) Maggiorazione Tasi Viene confermata anche per l'anno 2019, la possibilità di
mantenere la maggiorazione della Tasi per gli immobili non esentati
dall’imposta. Comma 1134 Agenti, mediatori e spedizionieri Prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine per
l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle
Imprese/REA da parte di agenti di affari in mediazione, ex articolo 2, L.
39/1989, agenti e rappresentanti di commercio, ex articolo 2, L. 204/1985,
mediatori marittimi, ex articoli 1 e 4, L. 478/1968, spedizionieri, ex articolo
2, L. 1442/1941. Comma 1136 UniEmens per il settore agricolo Viene differito dal gennaio 2019 al gennaio 2020 l'obbligo
di adozione del sistema UniEmens per il settore agricolo, con effetto sulle
retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2020. |