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     LEGGE  DI  STABILITA'  2019  IN  SINTESI



    Legge di Bilancio Gennaio 2019

    È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 supplemento ordinario n. 62, la L. 145/2018 di cui si offre un quadro sinottico.

    Articolo 1 

    Comma 2

    Sterilizzazione clausola di salvaguardia

    Si provvede a sterilizzare le clausole di salvaguardia previste negli anni passati che avrebbero determinato un incremento delle aliquote Iva.

    L'aliquota ridotta Iva di cui alla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, è ridotta dell’1,5% per l'anno 2019. L'aliquota ordinaria Iva è ridotta del 2,2% per l'anno 2019, è incrementata dello 0,3% per l'anno 2020 e dell’1,5% per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi.

    Comma 3

    Estensione aliquota 10% ai dispositivi medici

    Con una norma di interpretazione autentica viene stabilito che si applica l’aliquota Iva del 10%, in quanto ricompresi nel n. 114, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, anche ai dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per i trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato 1, Regolamento CEE 2658/87.

    Comma 4

    Modifiche al concetto di panetteria ai fini Iva

    Viene sostituito il comma 2, articolo 75, L. 413/1991 stabilendo che, ai fini Iva, per prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III, L. 580/1967, con la sola inclusione degli zuccheri previsti dalla stessa Legge o destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

    Commi 5 e 6

    Incremento entrare da aumento aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo

    Viene previsto un incremento delle entrate derivanti dall’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura pari a non meno di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi.

    Commi 7 e 8

    Proroga regime per le immobiliari

    In attesa della riforma prevista per la fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, viene confermata la non rilevanza ai fini dell’articolo 96, Tuir, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si ricorda come siano tali le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

    Ai fini della suddetta proroga vengono stanziati:

    - 17,7 milioni di euro per l’anno 2020 e

    - 10,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

    Commi 9-11

    Nuovi forfettari entro i 65.000

    Viene modificato il regime dei forfetari prevedendo che il regime agevolato si applica ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

    Ai fini della verifica del rispetto del limite dei 65.000 euro:

    1. non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017 (Isa);

    2. nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

    Sono state riformulate le cause di esecuzione dal regime in commenoto, che riguardano i soggetti:

    - esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5, Tuir ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

    - persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

    Comma 12

    Innalzamento percentuale deducibilità Imu

    Per effetto di una modifica apportata all’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, la percentuale di deducibilità dell’Imu versata sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni viene incrementata al 40%.

    Commi 13-16

    Regime tassazione lezioni private

    I redditi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni prodotti da docenti titolari di cattedre delle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle connesse addizionali regionali e comunali, nella misura del 15%, salvo facoltà di optare per le regole ordinarie. Tali soggetti sono tenuti a comunicare alla relativa Amministrazione di appartenenza l’esercizio di tali attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. L’imposta si versa nei termini ordinari previsti per il versamento dell’Irpef.

    Con provvedimento direttoriale, da emanarsi nel termine di 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stabilite le modalità di opzione nonché di versamento dell’acconto e del saldo.

    Commi 17-22

    Flat tax

    A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività

    d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap con l'aliquota del 20%.

    Ai fini del limite dei ricavi e dei compensi:

    1. non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017 (Isa);

    2. nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

    Il regime non può essere applicato da:

    a) persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

    b) soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti nella UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

    c) soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, comma 1, n. 8), D.P.R. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, D.L. 331/1993;

    d) esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5, Tuir ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

    e) persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

    I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

    Inoltre, i contribuenti persone fisiche non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

    I contribuenti persone fisiche che applicano la flat tax sono esonerati dall'applicazione dell’Iva e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di FE.

    Commi 23-26

    Modifica riporto delle perdite fiscali Irpef

    Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 8, Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in Snc e Sas sono computate in diminuzione dei relativi redditi (cioè redditi di impresa) conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.

    Tale nuovo regime si rende applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

    Inoltre, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66, Tuir (contribuenti semplificati):

    a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

    b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

    Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, Tuir, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

    a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

    b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

    Infine, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 116, Tuir, per le società a ristretta base proprietaria, per le perdite si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3, Tuir. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo, Tuir.

    Comma 27

    Modifica detrazione spese per cani guida

    Viene prevista la possibilità di detrarre, nella misura forfettaria di 1.000 euro, e nel limite di spesa di:

    - 510.000 euro per il 2020 e

    - 290.000 euro annui a decorrere dal 2021

    le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

    Commi 28–34

    Detassazione utili reinvestiti

    A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto ai fini Ires, può essere assoggettato a un’aliquota ridotta del 9% (quindi al 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

    a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102, Tuir;

    b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

    Sono riserve di utili non disponibili quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433, cod. civ. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

    Per investimento si intende:

    - la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;

    - il completamento di opere sospese;

    - l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti;

    - l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

    Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), Tuir.

    Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102, Tuir, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, a eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, a eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

    Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera b), numeri 9) e 14), cod. civ. rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori

    utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal CCNL. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

    Per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

    a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo;

    b) la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 28 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo;

    c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo.

    In caso di consolidato nazionale, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

    In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115, Tuir, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

    L’agevolazione rileva anche ai fini Irpef per il reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, comma 2, cod. civ. siano integrate con un prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'Irpef è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11, Tuir ridotte del 9% a partire da quella più elevata.

    L’agevolazione è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

    Commi 35-50

    Imposta sui servizi digitali e abolizione imposta sulle transazioni digitali

    Viene istituita l'imposta sui servizi digitali, con conseguente abrogazione dell’imposta sulle transazioni digitali di cui alla L. 205/2017.

    Soggetti passivi sono gli esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:

    - un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro;

    - un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato, non inferiore a 5,5 milioni di euro. Per servizi digitali si intendono:

    1. veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

    2. messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

    3. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

    Sono esclusi dalla base imponibile i ricavi relativi a servizi resi a soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante, ex articolo 2359, cod. civ..

    La base imponibile si determina al lordo dei costi e al netto dell’Iva e di altre imposte indirette.

    Il ricavo è tassabile in un determinato periodo d'imposta (che coincide con l’anno solare) a condizione che l'utente sia localizzato, in detto periodo, in Italia.

    A tal fine, un utente si considera localizzato in Italia se:

    a) nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia, la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;

    b) nel caso di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o

    servizi:

    1. il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

    2. il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui sopra, l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

    c) nel caso di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale, i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

    L'imposta è pari al 3% dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di Iva, in quanto compatibili.

    I soggetti non residenti, privi di Stabile organizzazione e di un numero identificativo ai fini Iva, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti impositivi, devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

    Con un D.M., da emanare entro 4 mesi dal 1° gennaio 2019, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali; inoltre, il medesimo D.M. può prevedere che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali sia nominata una singola società del gruppo.

    È prevista, inoltre, l’emanazione di uno o più provvedimenti direttoriali.

    Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. di cui sopra.

    Commi 51 e 52

    Abolizione abbattimento Ires enti associativi

    Per effetto dell’abrogazione dell’articolo 6, D.P.R. 601/1973, viene meno il regime agevolato di tassazione, consistente nell’abbattimento nella misura del 50% dell’Ires, per:

    - enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti

    ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

    - istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

    - enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

    - istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “in house providing” costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

    Ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 si tiene conto dell’abrogazione dell’agevolazione.

    Commi 53-55

    Modifiche FE per operatori sanitari

    Per effetto della sostituzione dell’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, limitatamente al 2019, viene inibita la possibilità di emissione di FE ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts stesso.

    Tali soggetti possono adempiere all'obbligo di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sts (nuovo articolo 6-quater, D.L. 119/2018).

    Tutti i dati fiscali trasmessi al Sts possono essere utilizzati solo dalle P.A. per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

    Con un D.M., sentito il Garante della privacy, sono definiti i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali.

    Viene previsto, inoltre, che, il credito previsto per gli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati, è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione

    Comma 56

    Modifiche FE per Asd

    Vinee abrogata la previsione, introdotta con il recente D.L. 119/2018, per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991 e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 65.000 euro, per cui la fatturazione e la registrazione relativa ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità verso soggetti passivi stabiliti in Italia era adempiuta dai concessionari.

    Commi 57 e 58

    Accise sul gasolio

    Viene confermata l’implicita abrogazione di quanto previsto con D.P.C.M. 20 febbraio 2014, per effetto dell'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), D.L. 193/2016 che ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante.

    Dall'attuazione di tale abrogazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    Comma 59

    Cedolare secca su immobili commerciali

    Viene esteso il regime opzionale della c.d. cedolare secca, con aliquota sostitutiva Irpef pari la 21%, per i canoni di locazione relativi a contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto immobili accatastati in C/1 di massimo 600 mq, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente.

    Il regime non si rende applicabile per i contratti che sebbene siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contrato non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

    Commi 60–65 e 229

    Proroga iper ammortamento

    Viene prevista la proroga dell’iper ammortamento introdotto con L. 232/2016. In particolare, l’agevolazione si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Viene, inoltre, previsto che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'allegato B, L. 232/2016 limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

    La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura:

    - del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

    - del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

    - del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;

    - del 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, L. 205/2017.

    La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro, inoltre, la maggiorazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Ai fini della fruizione bisogna sempre presentare la documentazione di

    cui all'articolo 1, comma 11, L. 232/2016.

    Determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

    Comma 66

    Estromissione agevolata beni immobili imprenditore individuale

    Viene riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per l’imprenditore individuale, a condizione che tali beni siano posseduti alla data del 31 ottobre 2018. Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva, confermata nella misura dell’8%, devono essere effettuati, rispettivamente, entro:

    - 30 novembre 2019 e

    - 16 giugno 2020.

    Per i soggetti che si avvalgono delle suddette disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

    Comma 67

    Risparmio energetico

    Viene prorogata al 31 dicembre 2019 la detrazione prevista per gli interventi relativi al risparmio energetico.

    Vengono, inoltre, prorogate, al 31 dicembre 2019, anche le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e quelle connesse per l'acquisto di mobili.

    Comma 68

    Bonus verde

    Viene prorogata al 2019 l’agevolazione consistente nella detrazione dall’Irpef lorda di un importo pari al 36% delle spese documentate, nel limite di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

    - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

    - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

    Comma 69

    Soggetti finanziatori Tub

    L'articolo 112, Tub, ultimo periodo, prevedeva che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari (di cui all'articolo 106, Tub), le società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

    a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

    b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;

    c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

    d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli

    presenti sul mercato.

    Il termine del 31 dicembre 2014 era stato prorogato dapprima dal comma 176, L. 147/2013 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2018 dal D.L. 192/2014.

    La norma stabilisce che le disposizioni in argomento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

    Commi 70-72

    I commi intervengono sulla disciplina del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo, prevedendo l’abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25%, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni di euro; si introduce un maggior dettaglio nell’individuazione delle spese agevolabili; si prevede infine l’introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta.

    Più in dettaglio, con una prima novella, si interviene sulla misura del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, che viene in linea generale abbassata dal 50 al 25% dell’eccedenza agevolabile. Resta ferma la misura del 50% solo con riferimento a specifiche spese, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa (spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e pmi innovative indipendenti).

    Con la lettera b), viene abbassato da 20 a 10 milioni di euro l’importo massimo annuo concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

    La lettera c) modifica in più parti il comma 6, articolo 3, D.L. 145/2013, che elenca le spese agevolabili.

    In particolare, si chiarisce che le spese per il personale ammissibili al credito sono solo quelle relative a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa agevolabile al 50%); la disciplina vigente invece vi include genericamente le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

    Viene, inoltre, introdotta la lettera a-bis) che comprende tra le spese agevolabili anche quelle per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (che, come chiarisce la Relazione illustrativa, è una spesa agevolabile al 25%).

    Con le modifiche alla lettera c), comma 6, articolo 3, D.L. 145/2013, sostituita con le due nuove lettere c) e c-bis), viene specificato l’ambito delle spese ammissibili al credito d’imposta sostenute per contratti di ricerca. La norma vigente ammette all’agevolazione le spese per contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative. Per effetto delle modifiche in commento, sono ammissibili al credito d’imposta le spese relative a:

    - contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, agevolabile al 50% per effetto delle norme in esame (nuova lettera c));

    - contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di pmi innovative, per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente. A tale scopo rileva il controllo a fini civilistici (ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ.), inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati a fini fiscali (articolo 5, comma 5, Tuir);

    - contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, sempre che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente. Anche in tale caso rileva la nozione civilistica di controllo o, per le persone fisiche, la definizione fiscale; tale spesa è agevolabile al 25% (nuova lettera c-bis)).

    La lettera c), n. 3 introduce tra le spese agevolabili (lettera d-bis)) del comma 6), articolo 3, D.L. 145/2013) quelle sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (di cui alle lettere b) e c), comma 4, articolo 3, D.L. 145/2013).

    È specificato che l’ammissibilità di nuove fattispecie di spesa al credito d’imposta (spese sostenute per materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale) non opera, qualora l’inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili al credito d’imposta abbia l’effetto di ridurre l’eccedenza agevolabile.

    La lettera d) introduce un nuovo comma 6-bis, articolo 3, D.L. 145/2013, che individua nuovi criteri di calcolo del beneficio, in quanto le modifiche al comma 1, articolo 3, come si è visto, hanno differenziato le aliquote applicabili.

    In particolare, come chiarito dalla Relazione illustrativa, il nuovo criterio opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

    La quota del 50% si applica, in particolare, sulla parte delle somme agevolabili, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca, rispetto alle spese ammissibili

    complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l’aliquota del 25%.

    La lettera e), aggiungendo un periodo alla fine del comma 8, articolo 3, D.L. 145/2013, chiarisce che l’utilizzabilità del credito d’imposta è subordinata all’avvenuto adempimento di specifici obblighi di certificazione previsti dalla legge.

    Il comma 8 disciplina la rilevanza a fini fiscali del credito d’imposta; esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

    Il nuovo comma 11, articolo 3, D.L. 145/2013 (come sostituito dalla lettera f) subordina il riconoscimento del credito d’imposta – e l’utilizzabilità dello stesso - ad alcuni adempimenti certificativi.

    Il credito d’imposta è riconosciuto e utilizzabile solo previa documentazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché del fatto che le spese corrispondono alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

    Le predette circostanze devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali). Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i già menzionati princìpi di indipendenza.

    Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.

    La successiva lettera g) fa confluire la disciplina dei controlli successivi, con importanti modifiche, nel nuovo comma 11-bis), articolo 3, D.L. 145/2013.

    A tale scopo, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000). Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

    Viene tenuto fermo, in materia di obblighi formali e documentali,

    quanto ulteriormente previsto nel D.M. 27 maggio 2015, che all’articolo 7, tra l’altro, disciplina gli obblighi di conservazione dei documenti a carico delle imprese.

    La lettera h) effettua una modifica di coordinamento al comma 12, articolo 3, D.L. 145/2013, che nella formulazione vigente dispone l’applicazione della disciplina penale sulle attività dei periti al revisore legale dei conti o al professionista responsabile della revisione legale dei conti, ove questi incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti per il rilascio della certificazione di cui al menzionato comma 11, articolo 3, D.L. 145/2013.

    Con le norme in esame si sostituisce il riferimento al revisore legale o al professionista responsabile con quello al generico “soggetto incaricato” della predetta attività.

    Si individua la decorrenza delle modifiche apportate con le norme in esame. Queste si applicano, in linea generale, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

    Tuttavia, in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie sancito all’articolo 3 dello Statuto dei contribuenti (L. 212/2000), si applicano già al periodo d’imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018 le norme che riguardano gli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta e il regime dei controlli successivi.

    Si formula, poi, una norma interpretativa della disposizione (comma 1-bis, articolo 3, D.L. 145/2013) che riconosce il credito d’imposta in parola ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (D.M. 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996).

    Tale norma si interpreta nel senso che, ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

    Commi 73-76

    Credito di imposta per acquisto imballaggi biodegradabili

    Viene introdotto, per periodi di imposta 2019 e 2020, un credito di imposta per le imprese che acquistano:

    - prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

    - imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002; o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio

    nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate, nel limite massimo annuo di 20.000 euro.

    A tal fine il fondo stanziato ammonta a 1 milione di euro per ciascuna annualità.

    Tale credito viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito.

    Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

    Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.

    Con un D.M. da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta.

    Commi 78-81

    Credito di imposta formazione dipendenti

    Il credito di imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie di cui al Piano Industria 4.0, introdotto con la Legge di Bilancio per il 2018, viene prorogato alle spese sostenute nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

    A tal fine vengono stanziati, per l’anno 2020, 250 milioni di euro.

    Il credito viene previsto nelle seguenti misure:

    1. per le piccole imprese in misura pari al 50% e nel limite di 300.000 euro annui;

    2. per le medie imprese in misura pari al 40% e sempre nel limite di 300.000 euro annui e

    3. per le grandi imprese, ex allegato I, Regolamento (UE) 651/2014, in misura pari al 30% e nel limite ridotto di 200.000 euro annui.

    Ai fini attuativi si rendono applicabili modalità e criteri di cui al D.M. 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143/2018.

    Commi 82 e 83

    Ampliamento attività considerate non commerciali

    Viene esteso il perimetro delle attività, svolte dagli ETS, considerate come non commerciali.

    In particolare, si considerano tali, a condizione che siano svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza:

    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, L. 328/2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e alla L. 112/2016;

    b) interventi e prestazioni sanitarie;

    c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001

    a condizione, tuttavia, che gli utili ritratti siano integralmente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso agli organi amministrativi.

    Le suddette agevolazioni soggiacciono alle regole previste dal de minimis di cui ai Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013.

    Comma 89

    Canone Rai

    Viene confermato il canone annuo per uso privato in 90 euro.

    Commi 156-161

    Credito di imposta rimozione amianto

    Viene introdotto un credito di imposta, nella misura del 65%, delle erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli

    edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

    Il credito d'imposta è riconosciuto:

    - alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile;

    - ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

    Il credito è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui sopra siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

    Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

    I titolari di reddito d'impresa possono utilizzare il credito di imposta in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

    Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.

    I soggetti beneficiari, compresi i concessionari o affidatari dei beni, dovranno:

    - comunicare mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;

    - dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni riguardanti l’intervento, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, le informazioni relative alla fruizione.

    Con D.P.C.M., da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio 2019, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione.

    Sono stanziate le seguenti risorse:

    - per l’anno 2019 - 1 milione di euro;

    - per l’anno 2020 - 5 milioni di euro;

    - per l’anno 2021 - 10 milioni di euro.

    Commi 184 - 199

    Stralcio cartelle

    Viene introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del D.L. 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva.

    Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento:

    del capitale;

    degli interessi;

    e delle somme spettanti all’agente della riscossione.

    Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

    Le norme recano una specifica disciplina dei controlli sulle

    autodichiarazioni rese ai fini dell’attestazione della difficoltà economica, nonché alcune norme di chiusura volte a coordinare la definizione agevolata in commento con le “rottamazioni” precedenti e quelle attualmente applicabili, ai sensi del D.L. 119/2018.

    Il comma 184 consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli annullati automaticamente (“saldo e stralcio 2018” per i debiti inferiori a 1000 euro), derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

    Tali carichi possono essere definiti versando una somma che comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive.

    Il comma 185 consente di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

    Ai sensi del comma 186, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro.

    Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata.

    In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante Isee, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui ai commi 184 e 185) possono essere estinti senza corrispondere:

    le sanzioni comprese in tali carichi;

    gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973) che scattano decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso (dal 15 maggio 2018 sono pari al 3,01% annuo);

    le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999).

    I soggetti interessati versano:

    a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

    al 16%, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.

    al 20%, qualora l’Isee del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;

    al 35%, qualora l’Isee sia superiore a 12.500 euro;

    b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

    Il comma 188 chiarisce che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata

    aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter, L. 3/2012).

    Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10%, nonché le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

    I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per accedere alla definizione agevolata. In sintesi:

    - il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019, in conformità alle modalità individuate dall’agente della riscossione (comma 189);

    - le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise:

    - il 35% con scadenza il 30 novembre 2019;

    - il 20% con scadenza il 31 marzo 2020;

    - il 15% con scadenza il 31 luglio 2020;

    - il 15% con scadenza il 31 marzo 2021;

    - e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 190).

    In caso di rateazione (comma 191) si applicano interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (articolo 19, D.P.R. 602/1973);

    - entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione (comma 192), l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento;

    - nel caso della predetta comunicazione negativa (comma 193), l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la c.d. rottamazione 2018, sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine.

    L’ammontare è ripartito in 17 rate: la prima, pari al 30% del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

    Al fine di coordinare tra loro le procedure di definizione agevolata previste dalla legge, il comma 194 consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

    I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la

    restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento.

    Il comma 195 prevede che, i fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini Isee (articolo 11, comma 6, Regolamento approvato con il D.P.C.M. 159/2013) l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la GdF, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica (di cui al comma 186) nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della “rottamazione 2018”.

    Il comma 196 prevede che, all’esito del predetto controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

    Nel caso di mancata tempestiva produzione della documentazione (comma 197), ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

    Il comma 198, con una norma di chiusura, rinvia per tutto quanto non previsto dalle norme in esame alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del richiamato articolo 3, D.L. 119/2018 (commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20).

    Infine il comma 199, a copertura delle norme in esame, riduce il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, D.L. 154/2008 di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

    Comma 200

    Rifinanziamento Nuova Sabatini

    Vengono implementati i fondi previsti per la Nuova Sabatini dei seguenti importi:

    - per l’anno 2019 – 48 milioni di euro;

    - per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – 96 milioni di euro;

    - per l’anno 2023 – 126 milioni di euro;

    - per l’anno 2024 – 48 milioni di euro.

    Comma 218 e 220

    Detassazione investimenti in start up

    Vengono innalzate, per il solo anno 2019, le aliquote di detrazione degli investimenti in start-up innovative, dal 30 al 40%.

    Inoltre, in ipotesi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi Ires, diversi da start-up innovative, le aliquote sono incrementate, sempre per l'anno 2019, al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. Tali disposizioni sono efficaci previa autorizzazione

    della commissione Europea.

    Commi 228-231

    Voucher per consulenze tecnologiche

    Viene riconosciuto, per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste da Industria 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo, per ogni periodo di imposta, è riconosciuto

    1. alle micro e piccole imprese ex Raccomandazione 2003/361/CE:

    - in misura pari al 50% dei costi sostenuti

    - nel limite massimo di 40.000 euro.

    2. alle medie imprese, ex Raccomandazione 2003/361/CE:

    - in misura pari al 30% dei costi sostenuti

    - nel limite massimo di 25.000 euro

    3. alle reti di impresa ex articolo 3, commi 4-ter e ss., D.L. 5/2009, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste da Industria 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali:

    - in misura pari al 50% dei costi sostenuti

    - nel limite massimo di 80.000 euro.

    I contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco da adottare con un D.M. entro 90 giorni dal 1° gennaio 2019. Con il medesimo D.M. saranno stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.

    I contributi sono erogati nel rispetto del Regolamento de minimis.

    I fondi messo a disposizione ammontano a 25 milioni annui per il triennio 2019 - 2021.

    Comma 245

    Deroga all’utilizzo del contante

    Viene innalzato a 15.000 euro il limite all’utilizzo del contante da parte dalle persone fisiche non italiane e non residenti nel territorio dello Stato, per l’acquisto di beni e di prestazioni legate al turismo effettuati presso soggetti che effettuano il commercio al minuto o applicano il regime Iva di cui all’articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972, a condizione che il cedente e/o prestatore:

    1. all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisiscano fotocopia del passaporto del cessionario/committente e autocertificazione dello stesso di non essere cittadino italiano e non residente in Italia e

    2. nel primo giorno feriale successivo all’operazione versino il denaro in un c/c intestato a proprio nome, presso un istituto finanziario, allegando copia della ricevuta della comunicazione preventiva, anche in via

    telematica, all'Agenzia delle entrate in cui è indicato il conto che si intende utilizzare.

    Comma 247

    Assunzioni agevolate Sud

    I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

    Per tali soggetti, inoltre, l’esonero contributivo previsto dal D.L. 87/2018, articolo 1-bis, comma 1, è elevato fino al 100%, e il limite massimo di importo è pari a 8.060 euro su base annua, facendo espresso riferimento al limite previsto dall’articolo 1, comma 118, L. 190/2014. L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

    Si ricorda come l’esonero contributivo previsto dal D.L. 87/2018, articolo 1-bis, riguarda i datori di lavoro privati che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il 35 anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015.

    L’agevolazione è riconosciuta, per un periodo massimo di 36 mesi, e, per la generalità dei casi (come detto, per le assunzioni nelle Regioni del Sud sopra indicate gli importi sono stati elevati), comporta l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

    Come ulteriori regole, il D.L. 87/2018 stabilisce che l'esonero spetti con riferimento ai soggetti che, oltre al requisito anagrafico (non aver compiuto 35 anni) alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non vi sono altre limitazioni, a differenza dei precedenti regimi (probabilmente saranno introdotti nel decreto attuativo).

    Per la piena operatività dell’agevolazione del D.L. 87/2018, si è ancora in attesa del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, che doveva essere emanato entro il giorno 11 ottobre 2018 (e delle istruzioni da parte dell’Inps). Pertanto, anche l’estensione di esonero sud è in attesa dell’emanazione delle modalità di fruizione.

    Commi 248-250

    Proroga Cigs ILVA Taranto

    È prorogato per il 2019 il trattamento di Cigs per i dipendenti dell’ILVA di Taranto, inizialmente previsto dal D.L. 243/2016.

    Commi 251-253

    Proroga mobilità in deroga

    Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di 12 mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

    Per tali lavoratori, inoltre, si prevede che dal 1° gennaio 2019 siano applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

    Per la piena operatività di entrambe le misure dovrà essere emanato un decreto del Ministero del lavoro.

    Comma 254

    Trattamenti in deroga nella Regione Lazio

    La Regione Lazio può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro nell’anno 2018, per un massimo di 12 mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio.

    Comma 255

    Reddito di cittadinanza e regime transitorio ReI

    Viene creato il fondo per il reddito e le pensioni di cittadinanza, mentre per la effettiva regolamentazione dell’istituto si dovrà attendere l’approvazione di appositi provvedimenti normativi.

    In attesa della partenza del reddito di cittadinanza, annunciata per aprile dal Governo, continuano a essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al D.Lgs. 147/2017, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 147/2017 e sulla base delle procedure ivi indicate.

    Comma 256

    Pensioni e agevolazioni per assunzioni giovani

    Al fine di attuare interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani ». Con appositi provvedimenti normativi si provvederà ad attuare gli interventi previsti.

    Comma 260

    Rivalutazione automatica trattamenti pensionistici

    Per il triennio 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo Inps.

    Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione è riconosciuta nella misura del:

    97% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps;

    77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte

    e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps;

    52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo Inps;

    47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps;

    45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo Inps;

    40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps.

    Commi 261-268

    Riduzione delle pensioni di importo elevato

    Per 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO e della gestione separata, i cui importi superino 100.000 euro lordi annui, sono ridotti:

    - del 15% per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro,

    - del 25% per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro,

    - del 30% per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro,

    - del 35% per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro,

    - del 40% per la parte eccedente 500.000 euro.

    Gli importi sono soggetti alla rivalutazione automatica.

    La riduzione si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, fermo restando che l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi annui. La riduzione non si applica alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

    Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla L. 222/1984, quelli riconosciuti ai superstiti e quelli a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla L. 466/1980 e alla L. 206/2004.

    Commi 273-274

    Imposta sostitutiva soggetti stranieri in pensione che si trasferiscono nel Mezzogiorno

    Viene introdotto il nuovo articolo 24-ter, Tuir, con cui viene prevista un’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche, titolari di redditi da pensione di fonte estera, che si trasferiscono nel Mezzogiorno.

    Soggetti interessati sono coloro che hanno redditi da pensione e assegni equiparati, erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir, in un Comune, con popolazione non superiore a 20.000 abitati, appartenenti alle Regioni:

    - Abruzzo;

    - Basilicata;

    - Calabria;

    - Campania;

    - Molise;

    - Puglia;

    - Sardegna;

    - Sicilia.

    Viene prevista un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, sui

    redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, pari al 7% annuo.

    L’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti che non abbiano avuto, nel precedente quinquennio, la residenza fiscale in Italia, e siano stati residenti in Paesi con cui è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa.

    A tal fine i soggetti interessati dovranno procedere:

    - esercitare l’opzione, che è valida per i primi 5 periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza;

    - indicare la/e giurisdizione/i in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale in modo che l’Agenzia delle entrate possa trasmettere le informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle Autorità fiscali delle giurisdizioni indicate.

    Il versamento dell’imposta, che non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo, avviene in unica soluzione entro il termine ordinario previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

    Il regime è opzionale e può essere revocato, fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi di imposta precedenti; inoltre, in caso di revoca o decadenza, non è possibile procedere a nuova opzione.

    In sede di opzione per il regime sostitutivo, è data facoltà di limitare l’efficacia dell’imposta sostitutiva a determinati redditi, escludendo dal perimetro applicativo i redditi prodotti in uno o più Stati.

    L’opzione comporta:

    1. esenzione dalla comunicazione degli investimenti detenuti all’estero ed

    2. esenzione da Ivie e Ivafe.

    Comma 278

    Congedo obbligatorio retribuito del padre

    Mediante la modifica del comma 354, articolo 1, L. 232/2016, il congedo obbligatorio del padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è prorogato anche per l’anno 2019 (figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) nella misura di 5 giorni (1 giorno in più rispetto al 2018).

    Il lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo, in accordo con la madre in quanto riduce di una giornata il periodo di congedo di maternità di quest’ultima.

    Comma 282

    Cigs per aree di crisi industriale complessa

    Sono stanziate nuove risorse per consentire alle Regioni interessate, anche per il 2019, di concedere, alle imprese che operano in aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27, D.L. 83/2012, il trattamento di integrazione salariale straordinaria nel limite massimo di 12 mesi.

    Comma 283 e 284

    Indennizzo rottamazione licenze commerciali

    È riconosciuto a regime, a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'articolo 1, D.Lgs. 207/1996, a favore dei commercianti che cessino l'attività consegnando la licenza in Comune.

    È prorogato pertanto l’aumento dello 0,09% della contribuzione alla gestione IVS commercianti per il finanziamento dell’indennizzo in esame.

    Commi 291-295

    Incentivo per impego di giovani autotrasportatori

    Viene introdotto, per il periodo limitato 2019-2020, un rimborso per i conducenti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data del 1° gennaio 2019, inquadrati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 come previste dal CCNL “Logistica, trasporto merce e spedizione”, da imprese di autotrasporto merci per c/terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per c/terzi.

    Il rimborso ammonta al 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’attività di autotrasporto merci per c/terzi.

    Alle imprese, parallelamente, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, nel limite di 1.500 euro annui, dei rimborsi erogati.

    L’erogazione deve avvenire:

    - per i neoassunti entro 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto;

    - per i conducenti già assunti, entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.

    Con provvedimenti da adottare nel termine di 3 mesi dal 1° gennaio 2019 saranno individuate modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi.

    Dal rimborso sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per c/terzi, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

    Comma 354

    Fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori finali

    Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili solo su richiesta dei medesimi mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Comma 403

    Contratti a termine per le università

    Mediante modifica dell’articolo 1, comma 3, D.L. 87/2018, si escludono dalle modifiche apportate da tale decreto i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Università private, incluse le filiazioni di Università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

    Per tali soggetti rimane in vigore la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2015, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 87/2018.

    Comma 445

    Sanzioni amministrative e attività ispettiva

    Al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a prevedere una serie di assunzioni che incrementino l’organico, sono stati incrementati gli

    importi delle seguenti sanzioni amministrative nei termini di seguito elencati:

    - del 20% per quanto riguarda:

    a) lavoro irregolare (impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Articolo 3, D.L. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002);

    b) esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (articolo 18, comma 1, D.Lgs. 276/2003);

    c) ricorso alla somministrazione da parte dell’utilizzatore di prestatori di lavoro forniti da soggetti non autorizzati dalla legge (articolo 18, comma 2, D.Lgs. 276/2003);

    d) richiesta di compensi al lavoratore per poter essere avviato a prestazioni di lavoro in somministrazione (articolo 18, comma 4, D.Lgs. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore (articolo 18, comma 4-bis, D.Lgs. 276/2003);

    e) appalti e distacchi non genuini (articolo 18, comma 5-bis, D.Lgs. 276/2003);

    f) mancata comunicazione preventiva in caso di distacco transnazionale e violazione degli obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante (articolo 12, commi 1-3, D.Lgs. 136/2016);

    g) violazione delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero (articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003);

    - del 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro), sanzionate in via amministrativa o penale;

    - del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    Si prevede, inoltre, che le maggiorazioni siano raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

    Comma 485

    Posticipo congedo di maternità

    Viene modificato l’articolo 16, D.Lgs. 151/2001, prevedendo la facoltà per le lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto e per i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

    Comma 486

    Smart working post maternità e per figli in condizioni di disabilità

    Viene modificato l’articolo 18, L. 81/2017, mediante l’inserimento del nuovo comma 3-bis, dove si prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16, D.Lgs. 151/2001, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992.

    Comma 488

    Bonus asili nido

    Il bonus asili nido, introdotto dal comma 355, articolo 1, L. 232/2016, relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, ovvero per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 è elevato a 1.500 euro su base annua.

    L’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con D.P.C.M., su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mef, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio dell’utilizzo di tale istituto.

    Si ricorda che il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, L. 203/2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite. Il bonus asilo nido non può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, L. 232/2016 (cosiddetto voucher baby sitting).

    Comma 533

    Rimborso della retribuzione per persone con disabilità da lavoro

    La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto è rimborsata dall’Inail al datore di lavoro nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto.

    I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’Inail. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore a un anno. Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’Inail l’intero importo del rimborso.

    A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Inail concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23, D.Lgs. 150/2015, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono definite le modalità di finanziamento.

    Comma 601

    Modifiche Resto al Sud

    La norma interviene sulla disciplina della misura di sostegno c.d. “Resto al Sud”, ampliando la platea dei potenziali beneficiari, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi ed estendendo le agevolazioni previste dalla misura alle attività libero professionali.

    Inoltre, viene previsto che la costituzione in forma di impresa individuale o società (incluse le cooperative) è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni, a eccezione delle attività libero-professionali, per le quali si prevede che i liberi professionisti:

    - non risultino, nei 12 mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, titolari di partita Iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella per cui si presenta domanda;

    - mantengano la loro sede operativa in una delle Regioni del Mezzogiorno.

    Commi 621 – 626

    Erogazioni liberali per manutenzione di impianti sportivi

    Ai privati che nel corso del 2019 effettuino erogazioni liberali in denaro per:

    - interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici;

    - realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche

    è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 65%.

    Il credito è riconosciuto anche nell’ipotesi in ci la donazione venga effettuata nei confronti dei concessionari o affidatari degli impianti pubblici.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

    - persone fisiche ed enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;

    - soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui

    ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

    Ferma restando tale ripartizione, per i titolari di reddito d'impresa il credito è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

    Per espressa previsione al credito non si applicano:

    - i limiti di utilizzo dei crediti esposti nel quadro RU del modello dichiarativo;

    - i limiti di utilizzo e di rimborso dei crediti di imposta.

    È, inoltre, espressamente vietato il cumulo del credito con altre agevolazioni fiscali a fronte delle medesime erogazioni.

    I beneficiari devono:

    1. comunicare immediatamente all’ufficio per lo sport presso la Presidenza del CdM ammontare e destinazione delle somme, nonché darne adeguata pubblicità;

    2. entro il 30 giugno di ogni anno, fino a ultimazione delle opere, comunicare al medesimo ufficio lo stato di avanzamento dei lavori anche a mezzo di rendicontazione delle spese.

    Con D.P.C.M., da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio 2019, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione.

    Commi 634-636

    Riforma scommesse e abrogazione imposta unica sui concorsi

    Viene stabilita la riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui al D.Lgs. 496/1948, a mezzo di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l’obiettivo di introdurre forme di gioco che non comportino rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo.

    In particolare, il provvedimento dovrà definire:

    - tipologia dei singoli concorsi;

    - condizioni generali di gioco e regole tecniche;

    - gestione e controllo dei flussi finanziari;

    - posta unitaria di partecipazione al gioco;

    - giocata minima;

    - ripartizione della posta secondo questi criteri:

    a. al montepremi - 75%;

    b. al concessionario - 5%

    c. al punto vendita – 8%

    d. alla società Sport e Salute Spa – 12%.

    Con il medesimo provvedimento saranno individuati i concorsi e le scommesse che verranno soppressi.

    Comma 646

    Modifiche all’esenzione dal bollo per le federazioni sportive

    Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27-bis, Tabella di cui all'allegato B annesso al D.P.R. 642/1972, viene prevista l’esenzione dall’imposta di bollo degli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Onlus nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni.

    Commi 654 - 656

    Assegnazione terreni

    È prevista la concessione gratuita, per un periodo minimo di 20 anni:

    - del 50% dei terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del D.Lgs. 85/2010, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali (articolo 66, D.L. 1/2012) e

    - del 50% dei terreni ricompresi nella Banca delle terre incolte di cui all’articolo 3, D.L. 91/2017).

    Assegnatari di tali terreni possono essere:

    1. nuclei familiari con 3 o più figli di cui almeno uno nato negli anni 2019-2021;

    2. società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai nuclei di cui sopra almeno il 30% delle quote.

    Tali soggetti hanno, ai fini dello sviluppo aziendale, priorità nell’accesso alle agevolazioni previste per lo sviluppo dell’imprenditorialità e il ricambio generazionale di cui al D.lgs. 185/2000.

    Inoltre, i nuclei familiari hanno accesso a un mutuo agevolato con tasso

    di interesse pari a 0, nel limite di 200.000 euro e durata ventennale, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.

    A tal fine è istituito un fondo rotativo con dotazione iniziale pari a:

    - per l’anno 2019 - 5 milioni di euro e

    - per l’anno 2020 – 15 milioni di euro.

    Con un D.M. saranno stabilite le modalità attuative.

    Comma 662

    Modifica aliquota compensativa Iva legno

    Entro il 31 gennaio di ogni anno è prevista l’emanazione di un D.M. con cui innalzare le percentuali compensative previste, ai sensi dell’articolo 34, D.P.R. 633/1972, per il legno e la legna da ardere.

    Il limite di spesa viene individuato in 1 milione di euro annui.

    Commi 663-664

    Fondi per la silvicoltura

    Viene istituito un fondo per la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste.

    L’ammontare del fondo è pari a:

    - per l’anno 2019 – 2 milioni di euro;

    - per l’anno 2020 – 2,4 milioni di euro;

    - per l’anno 2021 – 5,3 milioni di euro;

    - a decorrere dall’anno 2022 – 5,2 milioni di euro annui.

    A tal fine, entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019 con decreto non regolamentare sono definiti criteri e modalità di utilizzo del fondo.

    Comma 665

    Voucher rimozione e recupero alberi

    Viene introdotto, per promuovere il ripristino ambientale delle zone colpite dagli eventi atmosferici di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato riconosciuto lo stato di emergenza con delibera CdM 8 novembre 2018, nonché per incentivare la ripresa economica di quelle zone, un contributo in forma di voucher.

    Possono fruire del contributo i soggetti pubblici e privati, in qualunque forma costituiti, che possiedono o conducono i fondi colpiti dall’evento.

    Il contributo, in forma di voucher, è riconosciuto per la rimozione e recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti, in misura pari al 50% dei costi effettivamente sostenuti e documentati nel limite massimo di spesa per il 2019 pari a 3 milioni di euro.

    Con D.M. saranno individuate condizioni e modalità di accesso al contributo.

    Commi 666 e 667

    Catasto produzioni frutticole

    Viene istituito, con il fine di:

    - contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo mediante gestione delle informazioni sulle superfici e le produzioni frutticole;

    - favorire un corretto orientamento al mercato, contrastando i rischi di sovrapproduzione e di volatilità dei prezzi

    un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso la ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.

    A tal fine sono stanziati fondi in misura pari a:

    - per l’anno 2019 – 2 milioni di euro;

    - per l’anno 2020 – 3 milioni di euro.

    Con D.M., da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019,

    saranno individuati criteri e modalità di realizzazione del catasto.

    Comma 668

    Fondo erogazione derrate alimentari agli indigenti

    Il fondo, per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, viene rifinanziato nella misura annua di 1 milione di euro per il periodo 2019-2021.

    Comma 672

    Fondi per il settore apistico

    Viene stanziata una spesa pari a 1 milione di euro annui, per il periodo 2019-2020, per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale.

    Ai fini attuativi sarà emanato un D.M. entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Commi 673 e 674

    Sostegno dipendenti pesca marittima

    Viene confermato, anche per il 2019, il riconoscimento di un’indennità giornaliera omnicomprensiva, nel limite massimo di 30 euro, per:

    - lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima;

    - soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958

    limitatamente al periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante dalle misure di arresto temporaneo obbligatorio.

    A tal fine sono stanziati, per l’anno 2019, 11 milioni di euro.

    Con un D.M. saranno individuate le modalità relative al pagamento della suddetta indennità.

    Viene, inoltre, rifinanziato, con 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, il fondo necessario al riconoscimento dell’indennità giornaliera omnicomprensiva per il periodo di sospensione temporanea della pesca non obbligatorio.

    Anche in questo caso, sarà un D.M. a stabilire le modalità di erogazione.

    Commi 689-691

    Abbassamento accisa birra e altre modifiche

    A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato. L’accisa viene ridotta del 40% per i birrifici artigianali di cui all’articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962, con una produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri.

    Viene, inoltre, previsto che, fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle regole ordinarie, per i suddetti birrifici artigianali l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a conclusione delle operazioni di condizionamento.

    A tal fine, con D.M., da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, saranno individuate le modalità attuative, con particolare attenzione all’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione della birra prodotta in detti impianti.

    Una volta emanato il decreto, le deroghe di cui sopra, troveranno attuazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo da quella di entrata in vigore del D.M..

    Commi 692 - 697

    Regime di raccoglitori tartufi

    Viene introdotta un’imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali per i redditi prodotti da persone fisiche attraverso lo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3, D.Lgs. 75/2018.

    L'imposta sostitutiva è pari a 100 euro e deve essere versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento.

    Tenuti al versamento sono i possessori del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione o altri enti subordinati.

    Non è tenuto al versamento chi effettua la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

    Si considera occasionale la raccolta che determini corrispettivi di vendita non superiori a 7.000 euro (compensi che non cumulano con altri redditi percepiti).

    Ai contribuenti che hanno proceduto al versamento dell’imposta sostitutiva non si rende applicabile la ritenuta di cui all'articolo 25-quater, D.P.R. 600/1973, con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

    La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3, D.Lgs. 75/2018 non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita Iva ad alcun obbligo contabile.

    L’acquirente di prodotti da parte di raccoglitori che hanno versato l’imposta sostitutiva, emette un documento d'acquisto dal quale risultino:

    - la data di cessione,

    - il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente,

    - il codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva,

    - la natura e la quantità del prodotto ceduto,

    - l'ammontare del corrispettivo pattuito.

    Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010.

    Comma 698, lettera a)

    Nuovo regime Iva raccoglitori occasionali

    Viene introdotto un regime Iva speciale per i raccoglitori occasionali.

    Ai sensi del nuovo articolo 34-ter, D.P.R. 633/1972, i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, e di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. 75/2018 che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

    Comma 698, lettere b e c

    Modifiche aliquote Iva tartufi

    A mezzo dell’inserimento del n. 15-bis nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, si applica l’aliquota ridotta anche ai tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con apposito D.M..

    Nello specifico:

    - per effetto delle modifiche apportate nella Tabella A, parte II-bis a mezzo dell’introduzione del numero 1-quater, l’aliquota del 5% si applica anche ai tartufi freschi o refrigerati;

    - per effetto delle sostituzione nella Tabella A, parte III, del numero 20-bis), l’aliquota del 10% si applica ai tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

    Comma 699

    Regime forfettario per la produzione di prodotti selvatici non legnosi

    I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'articolo 3, D.Lgs. 75/2018, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 (agricoltori esonerati con volume d’affari entro 7.000 euro), possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, L. 190/2014, fermo restando la determinazione del reddito su base catastale.

    Commi 700 e 701

    Vendita diretta prodotti agricoli

    Viene modificato l’articolo 4, D.Lgs. 228/2001, disciplinante la vendita diretta da parte dei produttori agricoli, prevedendo, con il nuovo comma 1-bis, gli imprenditori agricoli, singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale, prodotti agricoli e alimentari, appartenenti a uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti propri, a condizione che:

    - siano direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli;

    - il fatturato derivante dalla vendita dei propri prodotti sia prevalente rispetto a quello derivante dalla vendita dei prodotti acquistati.

    Viene, a tal fine, prevista una dotazione pari a 500.000 euro per l’anno 2019, da destinare alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, per la valorizzazione del territorio attraverso produzioni agroalimentari locali.

    Commi 702 e 703

    Fascicolo aziendale per terreno inferiori ai 5.000 mq

    La deroga per cui non vi è obbligo di disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, viene estesa anche ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 mq, site in Comuni prealpini, di collina, pedemontani e della pianura non irrigua.

    A tal fine, con decreto di natura non regolamentare, da emanarsi nel termine di 45 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019, saranno determinate le aree prealpine, di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio tra cui:

    - frammentazione dei fondi;

    - minore produttività rispetto alle zone di pianura;

    - concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria o di tutela ambientale;

    - carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell’attività primaria.

    Comma 705

    Estensione disciplina per i coadiuvanti cd

    Viene prevista l’estensione delle agevolazioni fiscali anche ai coadiuvanti del coltivatore diretto che partecipano attivamente,

    appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione previdenziale agricola quali coltivatori diretti.

    Commi 706 - 717

    Esonero contributivo per l’assunzione di laureati con 110 e lode

    Viene introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail:

    - per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione

    - nel limite massimo di 8.000 euro

    - per ogni assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuata da datori di lavoro privati, nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, di:

    1. cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

    2. cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in Università statali o non statali legalmente riconosciute.

    L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

    L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi alla data della trasformazione.

    L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui sopra.

    In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, si ha la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito. Se il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, è nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

    L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

    L'Inps con apposita circolare stabilirà le modalità di fruizione.

    Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti de minimis.

    Comma 759

    Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

    Viene modificata la disciplina della ZFU Sisma Centro Italia istituita dall’articolo 46, D.L. 50/2017 nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

    In tali aree sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

    - esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

    - esenzione Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

    - esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell’attività economica;

    - esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all'interno della zona franca urbana).

    Tali misure sono applicabili anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F (Costruzioni) della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016.

    Le esenzioni di cui sopra sono applicabili fino al periodo di imposta 2020 compreso.

    L’Inps dovrà disciplinare con propri provvedimenti, entro il 31 gennaio 2019, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.

    Per i periodi d’imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse non fruite dalle imprese beneficiarie.

    Comma 762

    Bonus pubblicità

    Viene previsto che il credito di imposta per investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali di cui all’articolo 57-bis, comma 1, D.L. 50/2017, è concesso ai sensi e nei limiti del de minimis.

    Comma 784

    Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

    I percorsi in alternanza scuola lavoro (D.Lgs. 77/2005), sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”

    e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

    - non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

    - non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

    - non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

    Con decreto del Miur, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019, fermi restando i contingenti orari sopra indicati, sono definite le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

    Comma 805

    Quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta

    Al fine di ottenere un risparmio di spesa a decorrere dal 2020, viene previsto che, con decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

    - credito d’imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche;

    - credito d’imposta per gli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio;

    credito d’imposta per investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica.

    Commi 806-809

    Credito di imposta vendita al dettaglio quotidiani

    Viene introdotto, limitatamente agli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

    Il credito è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con un decreto di prossima emanazione.

    Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 170/2001, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.

    Il credito d'imposta soggiace ai limiti del de minimis ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

    Con D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2019, sono stabilite le disposizioni applicative.

    Comma 917

    Rimborsi imposta sulla pubblicità

    Viene previsto, in deroga ai regolamenti comunali emanati ai sensi dell’articolo 52, D.Lgs. 446/1997, che i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni 2013 - 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro 5 anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

    Comma 919

    Tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

    A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

    Commi 940 - 948

    Rivalutazione beni di impresa

    I soggetti Oic possono, anche in deroga all'articolo 2426, cod. civ. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, procedere alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate, a esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

    La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 01-01-2019.

    La rivalutazione deve avere a oggetto tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.

    Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

    Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.

    Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

    Le imposte sostitutive devono essere versate in unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; gli importi da versare possono essere compensati.

    Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

    Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, del D.M. 162/2001, del D.M. 86/2002 e dell'articolo 1, commi 475, 477 e 478, L. 311/2004.

    Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, L. 342/2000 si applicano anche ai soggetti Ias adopter, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, Tuir. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto

    dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le regole di cui sopra.

    Commi 954-957

    Incentivi per impianti di biogas per imprenditori agricoli

    In attesa dell’emanazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, D.Lgs. 28/2011, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 Kw, iscritti nel registro di cui al D.M. 23 giugno 2016, e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al D.M. richiamato.

    Il GSE forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di priorità:

    1. impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del D.Lgs. 152/1999;

    2. impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui al decreto richiamato;

    3. anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

    Quanto sopra viene meno alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione richiamato, salvo i seguenti casi:

    - impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di incentivazione;

    - impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;

    - agli impianti che partecipano alle procedure indette prima della pubblicazione del decreto di incentivazione.

    Da ultimo, l'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

    Comma 985

    Esenzione Imu sisma Emilia

    Viene prorogata, per i Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, D.L. 148/2017 (Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) l'esenzione dall'Imu, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

    Comma 991

    Proroga ripresa versamenti sisma Centro Italia

    Viene prorogato al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché́ dei contributi previdenziali e premi assicurativi, relativi alle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Viene elevato a 120 il numero massimo di rate mensili per i versamenti con decorrenza 1° giugno 2019.

    Commi 997 e 998

    Esenzioni da imposte comunali per le zone terremotate

    Viene prevista l’esenzione dall’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi e aree pubbliche per le attività con sede

    legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016.

    Con regolamento Mef, da emanare entro 3 mesi dal 1° gennaio 2019, sono definite le modalità di attuazione.

    Comma 1020

    Zona franca urbana a Genova

    Viene prorogato al periodo di imposta 2019 il regime che riconosce alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all’interno della ZFU urbana della città metropolitana di Genova e che hanno subito, a causa del crollo del Ponte Morandi, una riduzione del fatturato almeno pari al 25%, nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto alla media del corrispondente periodo del triennio 2015 – 2017:

    - esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

    - esenzione Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

    - esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per l'esercizio dell’attività economica;

    - esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

    Comma 1022

    Regime fiscale strutture periferiche di enti pubblici non economici

    Viene modificato l’articolo 148, comma 3, Tuir allargando anche alle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, la previsione di non commercialità delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

    Commi 1031 - 1038

    Detrazione acquisto auto elettriche

    In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro, Iva eslcusa, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km)

    compreso tra 2.500 e 6.000 euro, ridotti a un range tra 1.500 e 4.000 euro in caso di mancata rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.

    Con D.M. da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2019, è individuata la disciplina applicativa.

    Commi 1039 e 1040

    Detrazione per acquisto e posa in opera delle colonnine di ricarica

    Viene introdotto il nuovo articolo 16-ter, Tuir con cui è prevista una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Le infrastrutture devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), D.Lgs. 257/2016.

    La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis, cod. civ..

    La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

    Con D.M. da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2019, è individuata la disciplina applicativa.

    Commi 1042-1045

    Imposta sulle automobili inquinanti

    A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo di categoria Ml nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km. Sono esentati gli acquisti di veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, Direttiva 2007/46/CE.

    Comma 1048

    Tasse automobilistiche

    Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

    Commi 1051 e 1052

    Imposta sui giochi

    Vengono incrementati, con decorrenza 1° gennaio 2019, i prelievi erariale unici sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), R.D. 773/1931, rispettivamente di:

    - 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e

    - 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b).

    Viene, inoltre, previsto che la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) non è inferiore:

    al 68% per gli apparecchi di cui alla lettera a) e

    all'84% per gli apparecchi di cui alla lettera b).

    Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica di cui al D.Lgs.

    504/1998, è stabilita:

    a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

    b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche:

    - nel 20% , se la raccolta avviene su rete fisica e

    - nel 24% , se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

    c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, L. 296/2006, nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

    Commi 1053 e 1054

    Rivalutazione terreni e partecipazioni

    Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi diversi.

    La rideterminazione può essere effettuata a condizione che i terreni e le partecipazioni siano detenuti al 1° gennaio 2019, inoltre, la perizia e il versamento devono avvenire nel termine del 30 giugno 2019.

    Le aliquote sono così individuate:

    - partecipazioni qualificate – 11%

    - partecipazioni non qualificate – 10%

    - terreni – 10%.

    Comma 1055

    Abrogazione Iri

    Viene abrogata l’Iri prevista dall’articolo 55-bis, Tuir e conseguentemente vengono effettuate le opportune modifiche di coordinamento.

    Commi 1056 e 1065

    Differimento della deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

    Viene rinviata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 la deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini Ires e Irap, dall'articolo 16, D.L. 83/2015.

    Ai fini della determinazione dell’acconto per il 2018 non si tiene conto di quanto sopra.

    Commi 1057-1064

    Acquisto veicoli ibridi

    Per il 2019, è riconosciuto un contributo pari al 30%, nel limite di 3.000 euro, per l’acquisto in Italia, anche in leasing, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie, euro 1 o 2. Il contributo è riconosciuto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

    Comma 1066

    Rimodulazione acconto imprese di assicurazioni

    Viene modificata la % di acconto da versare da parte degli assicuratori nelle seguenti misure:

    - anno 2019 - 85%;

    - anno 2020 – 90%;

    - dal 2021 – 100%.

    Commi 1067-1069

    Perdite su crediti e prima applicazione Ifrs 9

    Per gli enti creditizi e finanziari che applicano l'articolo 106, comma 3, Tuir, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del

    modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al § 5.5 dell’Ifrs 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell’Ifrs 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile Ires in misura pari al 10% del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'Ifrs 9 e per il restante 90% in quote costanti nei 9 periodi d'imposta successivi (medesime regole ai fini Irap).

    Le regole di cui sopra si rendono applicabili in sede di prima adozione dell'Ifrs 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

    Commi 1070 e 1071

    Facoltà di applicazione degli Ias

    A mezzo dell’introduzione del nuovo articolo 2-bis, D.Lgs. 38/2005, i soggetti di cui all’articolo 2, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, hanno facoltà di applicare gli Ias.

    Comma 1075

    Incremento imposte sulla produzione dei tabacchi

    Per effetto delle modifiche all'allegato I, D.Lgs. 504/1995, alla voce “Tabacchi lavorati”, le aliquote sono così innalzate:

    - sigaretti da 23 a 23,5%;

    - sigarette da 59,1 a 59,5%.

    Comma 1079

    Ammortamento avviamento e DTA

    Viene previsto che le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono così deducibili:

    - 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;

    - 3% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020;

    - 10% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021;

    - 12% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027;

    - 5% nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente al 1° gennaio 2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

    Comma 1080

    Abrogazione Ace

    Viene abrogata l’agevolazione consistente nell’Aiuto alla crescita economica (Ace); tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2, articolo 3, D.M. 3 agosto 2017, relativamente all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

    Comma 1084

    Interpretazione autentica dell’articolo 20, Tur

    Viene stabilito che l'articolo 1, comma 87, lettera a), L. 205/2017, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, D.P.R. 131/1986.

    Commi 1085 e 1086

    Modifiche all’Irap

    Per effetto dell’abrogazione nell’articolo 11, D.Lgs. 446/1997 del numero 3) della lettera a) del comma 1, viene eliminata la deduzione di

    15.000 euro (elevata a 21.000 euro nel caso di assunzioni di donne e under 35) prevista, con l’esclusione di banche, altri enti finanziari, imprese di assicurazione e imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

    Viene inoltre abrogata la deduzione in misura pari al 10% dell’Irap lorda prevista per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

    Comma 1092

    Ampliamento soggettivo riduzione base imponibile Imu

    Viene modificato l’articolo 13, comma 3, lettera 0a), D.L. 201/2011, prevedendo l’estensione della riduzione della base imponibile alla metà anche in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

    Comma 1093

    Proroga deroga tassa rifiuti

    Viene prorogata al 2019 la possibilità, concessa con l’articolo 1, comma 652, terzo periodo, L. 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, allegato 1, D.P.R. 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 %, e non considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1a e 1b.

    Comma 1121

    Tariffe Inail

    Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine per l’invio delle basi di calcolo (31 dicembre) è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il 2019 è altresì differito al 16 maggio 2019 la scadenza dell’autoliquidazione (denuncia delle retribuzioni e calcolo e versamento del premio), nonché della domanda di riduzione delle retribuzioni presunte.

    In caso di pagamento del premio in 4 rate i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

    Dal 1° gennaio 2019, inoltre, si sopprime il premio supplementare dovuto in relazione all'incidenza delle retribuzioni concernenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni. Infine, si escludono i premi Inail dall'ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile ed è ridotto dal 130 per mille al 110 per mille il tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio Inail.

    Comma 1127

    Modifiche percentuali acconto cedolare secca

    Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, D.Lgs. 23/2011, l’acconto della cedolare secca dovuta è così quantificato:

    - 95% fino al 2020 e

    - 100% dal 2021.

    Comma 1128

    Innalzamento % acconto imposta di bollo virtuale

    Viene rimodulato l’acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale che diviene pari a:

    - 95% fino al 2020 e

    - 100% dal 2021.

    Comma 1133, lettera b)

    Maggiorazione Tasi

    Viene confermata anche per l'anno 2019, la possibilità di mantenere la maggiorazione della Tasi per gli immobili non esentati dall’imposta.

    Comma 1134

    Agenti, mediatori e spedizionieri

    Prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese/REA da parte di agenti di affari in mediazione, ex articolo 2, L. 39/1989, agenti e rappresentanti di commercio, ex articolo 2, L. 204/1985, mediatori marittimi, ex articoli 1 e 4, L. 478/1968, spedizionieri, ex articolo 2, L. 1442/1941.

    Comma 1136

    UniEmens per il settore agricolo

    Viene differito dal gennaio 2019 al gennaio 2020 l'obbligo di adozione del sistema UniEmens per il settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2020.