Come si calcola il valore per l’Imposta
IMU - TASI:
Moltiplicatori
per IMU -
TASI Attenzione: (non validi
per imposte di Registro)
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Categorie
Catastale
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Destinazione
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Rivaluta-
zione
Rendita
Catastale
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Moltipli-
catore
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Fabbricati
classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria
catastale A/10) -
Categoria catastale A/1;
A/2; A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8 e A/9
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Abitazioni,
palazzi storici e alloggi tipici dei luoghi
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5% |
160
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Fabbricati
classificati nella categoria catastale A/10
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Uffici
e studi privati
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5% |
80
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Fabbricati
classificati nel gruppo catastale B -
Categorie
catastali B/1; B/2; B/3; B/4; B/5; B/6; B/7 e B/8
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Collegi
e convitti; Case di cura (senza fini di lucro); Prigioni e riformatori;
Uffici pubblici; Scuole; Biblioteche e musei; Cappelle e oratori
privati; Magazzini sotterranei di deposito derrate
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5% |
140
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Fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1
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Negozi
e botteghe
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5% |
55
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Fabbricati
classificati nella categoria catastale C/2
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Depositi,
cantine e soffitte
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5% |
160
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Fabbricati
classificati nelle categorie catastali C/3; C/4 e C/5
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Laboratori
artigianali; Palestre (senza fini di lucro); Stabilimenti balneari
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5% |
140
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Fabbricati
classificati nelle categorie catastali C/6 e C/7
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Posti
auto e rimesse;Tettoie
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5% |
160
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Fabbricati
classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria
catastale D/5) -
Categorie
catastali D/1; D/2; D/3; D/4; D/6; D/7; D/8; D/9 e D/10
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Opifici;
Alberghi e pensioni; Teatri; Case di cura (con fine di lucro);
Palestre(con fine di lucro); Fabbricati speciali per
attività produttive; Fabbricati speciali per
attività commerciali; Edifici galleggianti; Fabbricati per
attività produttive connesse ad attività agricole
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5% |
65
(N.B. nel 2012 era 60)
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Fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5
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Istituti
di credito
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5% |
80
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Terreni
agricoli (si considera il reddito domenicale rivalutato del
25 per cento)
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25% |
135
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Terreni
agricoli, terreni non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
(si considera il reddito domenicale rivalutato del 25 per cento)
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25% |
75
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I
terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 99, purché dai
medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente
alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti
riduzioni:
a) del 70 per cento
dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i
predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;
b) del 50 per cento di quella gravante
sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
c) del 25 per cento di quella gravante
sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00 |
dal
2016
eliminate le riduzioni |
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Per i fabbricati di interesse storico o
artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, si applica la riduzione
del 50% della base imponibile. La sussistenza del requisito
di interesse storico o artistico del fabbricato va dichiarata con la
dichiarazione IMU (se non già precedentemente effettuato in
ambito ICI). |
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Per le aree
fabbricabili, l’imponibile è dato dal
valore venale comune in commercio con riferimento alle caratteristiche
dell’area, ubicazione, indici di edificabilità,
destinazione d’uso. (necessita sentire il comune per sapere
il valore stabilito con Delibera più recente)
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La base
imponibile è ridotta al 50% per:
- gli immobili di interesse storico artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno
durante il quale sussistono dette condizioni.
Dal 2016
è stata introdotta la riduzione della base
imponibile Imu del 50% per gli immobili concessi in comodato ai parenti
in linea retta entro il primo grado. L'agevolazione si
applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di
lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in
linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano
come abitazione principale a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante:
- possieda un solo immobile in Italia, oltre
all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui
è ubicato l’immobile concesso in
comodato;
- risieda anagraficamente e dimori abitualmente
nello stesso Comune in
cui è situato l’immobile concesso in comodato.
L’aliquota
ordinaria stabilita dalla legge per gli
immobili diversi dall’abitazione principale è pari
allo 0,76% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla
sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota può,
pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%, salvo
che per alcune fattispecie (immobili non produttivi di reddito
fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES
e immobili locati) per le quali l’aliquota può
essere diminuita fino allo 0,4%.
Per
le abitazioni principali non esenti (categorie catastali
A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota stabilita dalla legge è
pari allo 0,4% e i Comuni possono aumentarla o
diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l’aliquota
può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo
di 0,6%.
Visto che i Comuni
hanno la possibilità di aumentare o diminuire le aliquote, e
introdurre eventuali detrazioni o riduzioni per particolari situazioni,
per non incorrere in errori è necessario sempre verificare
le delibere comunali, pubblicate sul sito internet del MEF.
Si ricorda, comunque, che per il 2018 i Comuni (salvo
alcune eccezioni) non potranno aumentare il carico impositivo rispetto
a quello risultante applicando le delibere del 2015.
Le
categorie
F1, F2, F3, F4
ed F5
essendo appunto immobili in corso di costruzione, non utilizzati e
privi di rendita non sono soggetti al pagamento dell’Imu.
Nella
sentenza n. 17.035 del 08/05/2013 la
Corte di Cassazione ha stabilito,
chiaramente, che l’Imu non deve essere pagata per tutti
quegli immobili che siano in costruzione
ed anche per tutti quelli cha non risultino ancora forniti di una rendita.
Il ragionamento
della Corte è assai semplice: il tributo non è
dovuto sugli immobili in costruzione e su quelli che non hanno una
rendita perché siccome l’Imposta municipale unica
è dovuta in base alla legge su fabbricati
e su aree fabbricabili, un bene non
può essere considerato né un fabbricato
né un’area fabbricabile se non è
ultimata la sua costruzione oppure se non è utilizzato o,
infine, se è privo di rendita.
Anche il Ministero
dell’Economia si è allineato a questa
interpretazione.
Diversi Comuni
italiani, invece, non si sono conformati
all’interpretazione fornita dalla Cassazione e ciò
ha creato sconcerto e, sicuramente, molto contenzioso
che attende di essere definito, magari con una nuova sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che faccia definitiva chiarezza su
questo problema.
La tesi
sostenuta dai Comuni è la seguente: la vecchia legge che
regolamentava l’Ici, e che ancora oggi si applica
all’Imu, prevedeva e prevede - Art. 5
del d. lgs. n. 504 del 1992. - che se un fabbricato non
è ultimato oppure non è utilizzato o risulta
ancora sfornito di rendita, deve essere corrisposta l’Ici, e
ora l’Imu, sulla area sottostante che si sta utilizzando a
scopi edificatori.
Categorie
catastali
CATEGORIE
CATASTALI DEL GRUPPO A
A/1 Abitazioni
di tipo signorile.
A/2 Abitazioni di tipo civile.
A/3 Abitazione di tipo economico.
A/4 Abitazione di tipo popolare.
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare.
A/6 Abitazioni di tipo rurale.
A/8 Abitazioni in ville.
A/10 Uffici e studi privati.
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
(Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.)
CATEGORIE
CATASTALI DEL GRUPPO B
B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri,
orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme.
B/2 Case di cura ed ospedali.
B/3 Prigioni e riformatori.
B/4 Uffici pubblici.
B/5 Scuole e laboratori scientifici.
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie,
accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli
ricreativi.
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'
esercizio pubblico dei culti.
B/8 Magazzini sotterranei per deposito di
derrate.
CATEGORIE
CATASTALI DEL GRUPPO C
C/1 Negozi e botteghe.
C/2 Magazzini e locali di deposito.
C/3 Laboratori per arti e mestieri.
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi,
se non hanno fine di lucro.
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative.
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, scuderie,
rimesse, autorimesse.
C/7 Tettoie chiuse od aperte.
CATEGORIE
CATASTALI DEL GRUPPO D
D/1 Opifici, cabine elettriche e autosilos
dotati di impianti di sollevamento delle autovetture.
D/2 Alberghi, pensioni e villaggi turistici.
D/3 Teatri, cinematografi, arene, discoteche,
parchi giochi, sale per concerti e spettacoli e simili.
D/4 Case di cura ed ospedali quando hanno
fine di lucro.
D/5 Istituti di credito, cambio ed
assicurazioni.
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
quando hanno fine di lucro.
D/7 Fabbricati industriali.
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le
speciali esigenze di una attività commerciale.
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati
a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
CATEGORIE CATASTALI DEL GRUPPO E
E/1 Stazioni per servizi di trasporto,
terrestri, marittimi ed aerei.
E/2 Ponti comunali provinciali soggetti a
pedaggio.
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali
esigenze pubbliche. (Edicole per giornali e simili, chioschi per bar,
per rifornimenti di auto per sale di aspetto di tranvie, ecc., pese
pubbliche, ecc.).
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze
pubbliche.(Per mercati, per posteggio bestiame, ecc.).
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e
loro dipendenze.
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d' uso
pubblico l' orologio comunale.
E/7 Fabbricati destinati all' esercizio
pubblico dei culti.
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri,
esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
E/9 Edifici a destinazione particolare non
compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
Categorie F1, F2, F3, F4 ed F5
immobili in corso di costruzione
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