• Torna Su ^








  •   




    Come si calcola il valore per l’Imposta IMU - TASI:

     

     

    Moltiplicatori  per  IMU  -  TASI     Attenzione: (non validi per imposte di Registro)

    Categorie Catastale

    Destinazione

    Rivaluta-

    zione

    Rendita

    Catastale

    Moltipli-

    catore

    Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) -

     

    Categoria catastale A/1; A/2; A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8 e A/9

    Abitazioni, palazzi storici e alloggi tipici dei luoghi

    5%

    160

    Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

    Uffici e studi privati

    5%

    80

    Fabbricati classificati nel gruppo catastale B -

    Categorie catastali B/1; B/2; B/3; B/4; B/5; B/6; B/7 e B/8

    Collegi e convitti; Case di cura (senza fini di lucro); Prigioni e riformatori; Uffici pubblici; Scuole; Biblioteche e musei; Cappelle e oratori privati; Magazzini sotterranei di deposito derrate

    5%

    140

    Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

    Negozi e botteghe

    5%

    55

    Fabbricati classificati nella categoria catastale C/2

    Depositi, cantine e soffitte

    5%

    160

    Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3; C/4 e C/5

    Laboratori artigianali; Palestre (senza fini di lucro); Stabilimenti balneari

    5%

    140

    Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/6 e C/7

    Posti auto e rimesse;Tettoie

    5%

    160

    Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria catastale D/5) -

    Categorie catastali D/1; D/2; D/3; D/4; D/6; D/7; D/8; D/9 e D/10

    Opifici; Alberghi e pensioni; Teatri; Case di cura (con fine di lucro); Palestre(con fine di lucro); Fabbricati speciali per attività produttive; Fabbricati speciali per attività commerciali; Edifici galleggianti; Fabbricati per attività produttive connesse ad attività agricole

    5%

    65


    (N.B. nel 2012 era 60)

    Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

    Istituti di credito

    5%

    80

    Terreni agricoli (si considera il reddito domenicale rivalutato del 25 per cento)

      25%

    135

    Terreni agricoli, terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (si considera il reddito domenicale rivalutato del 25 per cento)

      25%

    75

    I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
    a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;
    b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
    c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00
     dal 2016 
     eliminate le riduzioni
       
    Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, si applica la riduzione del 50% della base imponibile. La sussistenza del requisito di interesse storico o artistico del fabbricato va dichiarata con la dichiarazione IMU (se non già precedentemente effettuato in ambito ICI).      

    Per le aree fabbricabili, l’imponibile è dato dal valore venale comune in commercio con riferimento alle caratteristiche dell’area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d’uso. (necessita sentire il comune per sapere il valore stabilito con Delibera più recente)

         

     




    La base imponibile è ridotta al 50% per:
    • gli immobili di interesse storico artistico;
    • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

    Dal 2016 è stata introdotta la riduzione della base imponibile Imu del 50% per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

    • il contratto sia registrato;
    • il comodante:
      • possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; 
      • risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

    L’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%, salvo che per alcune fattispecie (immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES e immobili locati) per le quali l’aliquota può essere diminuita fino allo 0,4%.

    Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.

    Visto che i Comuni hanno la possibilità di aumentare o diminuire le aliquote, e introdurre eventuali detrazioni o riduzioni per particolari situazioni, per non incorrere in errori è necessario sempre verificare le delibere comunali, pubblicate sul sito internet del MEF.
    Si ricorda, comunque, che per il 2018 i Comuni (salvo alcune eccezioni) non potranno aumentare il carico impositivo rispetto a quello risultante applicando le delibere del 2015.




    Le
    categorie F1, F2, F3, F4 ed F5 essendo appunto immobili in corso di costruzione, non utilizzati e privi di rendita non sono soggetti al pagamento dell’Imu.

    Nella sentenza  n. 17.035 del 08/05/2013 la Corte di Cassazione ha stabilito, chiaramente, che l’Imu non deve essere pagata per tutti quegli immobili che siano in costruzione ed anche per tutti quelli cha non risultino ancora forniti di una rendita.

    Il ragionamento della Corte è assai semplice: il tributo non è dovuto sugli immobili in costruzione e su quelli che non hanno una rendita perché siccome l’Imposta municipale unica è dovuta in base alla legge su fabbricati e su aree fabbricabili, un bene non può essere considerato né un fabbricato né un’area fabbricabile se non è ultimata la sua costruzione oppure se non è utilizzato o, infine, se è privo di rendita.

    Anche il Ministero dell’Economia si è allineato a questa interpretazione.

    Diversi Comuni italiani, invece, non si sono conformati all’interpretazione fornita dalla Cassazione e ciò ha creato sconcerto e, sicuramente, molto contenzioso che attende di essere definito, magari con una nuova sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che faccia definitiva chiarezza su questo problema.

    La tesi sostenuta dai Comuni è la seguente: la vecchia legge che regolamentava l’Ici, e che ancora oggi si applica all’Imu, prevedeva e prevede - Art. 5 del d. lgs. n. 504 del 1992. - che se un fabbricato non è ultimato oppure non è utilizzato o risulta ancora sfornito di rendita, deve essere corrisposta l’Ici, e ora l’Imu, sulla area sottostante che si sta utilizzando a scopi edificatori.






    Categorie catastali

     CATEGORIE CATASTALI DEL GRUPPO A
    A/1 Abitazioni di tipo signorile.
    A/2 Abitazioni di tipo civile.
    A/3 Abitazione di tipo economico.
    A/4 Abitazione di tipo popolare.
    A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare.
    A/6 Abitazioni di tipo rurale.
    A/8 Abitazioni in ville.
    A/10 Uffici e studi privati.
    A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.)

    CATEGORIE CATASTALI DEL GRUPPO B
    B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme.
    B/2 Case di cura ed ospedali.
    B/3 Prigioni e riformatori.
    B/4 Uffici pubblici.
    B/5 Scuole e laboratori scientifici.
    B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi.
    B/7 Cappelle ed oratori non destinati all' esercizio pubblico dei culti.
    B/8 Magazzini sotterranei per deposito di derrate.

    CATEGORIE CATASTALI DEL GRUPPO C
    C/1 Negozi e botteghe.
    C/2 Magazzini e locali di deposito.
    C/3 Laboratori per arti e mestieri.
    C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi, se non hanno fine di lucro.
    C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative.
    C/6 Stalle, scuderie, rimesse, scuderie, rimesse, autorimesse.
    C/7 Tettoie chiuse od aperte.

    CATEGORIE CATASTALI DEL GRUPPO D
    D/1 Opifici, cabine elettriche e autosilos dotati di impianti di sollevamento delle autovetture.
    D/2 Alberghi, pensioni e villaggi turistici.
    D/3 Teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per concerti e spettacoli e simili.
    D/4 Case di cura ed ospedali quando hanno fine di lucro.
    D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazioni.
    D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi quando hanno fine di lucro.
    D/7 Fabbricati industriali.
    D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale.
    D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.

    CATEGORIE CATASTALI DEL GRUPPO E
    E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
    E/2 Ponti comunali provinciali soggetti a pedaggio.
    E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche. (Edicole per giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimenti di auto per sale di aspetto di tranvie, ecc., pese pubbliche, ecc.).
    E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.(Per mercati, per posteggio bestiame, ecc.).
    E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
    E/6 Fari, semafori, torri per rendere d' uso pubblico l' orologio comunale.
    E/7 Fabbricati destinati all' esercizio pubblico dei culti.
    E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
    E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.


    Categorie F1, F2, F3, F4 ed F5  immobili in corso di costruzione