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  • Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633

     

    Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

     

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972 - Nota: Ai sensi dell' articolo 8 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217, tutti i richiami alla "Comunità" o alla "Comunità europea" o alla "Comunità economica europea" ovvero alle "Comunità europee" devono intendersi riferiti all'"Unione europea" e i richiami al "Trattato istitutivo della Comunità europea" devono intendersi riferiti al "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

     

    Tabella A -

     

    (NDR: Ai sensi dell'art. 43 legge 21 novembre 2000, n.342, rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle scuole materne e negli asili nido.)

     

    In vigore dal 4 agosto 2013 - con effetto dal 1 gennaio 2014

     

    Nota:

    Le disposizioni della presente Tabella A, come modificata, da ultimo, dall'art. 20, commi 1 e 2, decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2014.

     

     

    TABELLA A (*)

     

    PARTE I (**)

     

    Note

     

    (*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

     

    (**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo.

     

    Prodotti agricoli e ittici

     

    1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);

     

    2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04);

     

    3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05. ex 02.02);

     

    4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi, destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06);

     

    5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);

     

    6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

     

    7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;

     

    8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;

     

    9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne' zuccherati (v.d. 04.01);

     

    10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

     

    11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

     

    12) miele naturale (v.d. 04.06);

     

    13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);

     

    14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - 06.04);

     

    15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);

     

    16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

     

    17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);

     

    18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);

     

    19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

     

    20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

     

    21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);

     

    22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

     

    23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

     

    24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

     

    25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v.d. ex 12.08);

     

    26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

     

    27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);

     

    28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);

     

    29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

     

    30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

     

    31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati;

    saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);

     

    32) alghe (v.d. ex 14.05);

     

    33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);

     

    34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

     

    35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

     

    36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05)

     

    37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);

     

    38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);

     

    39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);

     

    40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05);

     

    41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06);

     

    42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

     

    43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);

     

    44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

     

    45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex. 44.04);

     

    46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

     

    47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);

     

    48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);

     

    49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);

     

    50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);

     

    51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02);

     

    52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati ne' cardati (v.d. 55.01 - 55.03);

     

    53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);

     

    54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);

     

    55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);

     

     

    56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).

     

     

    PARTE II

     

    BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4%

     

    1) (numero abrogato dall'art. 1, comma 1 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151);

     

    2) (numero abrogato dall'art. 1, comma 1 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151);

     

    3) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

     

    4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03-04.04);

     

    5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidradati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01-ex 07.03-ex 07.04);

     

    6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati (v.d. 07.02);

     

    7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decortificati o spezzati (v.d. 07.05);

     

    8) frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. 08.01 a 08.03-ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);

     

    9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01-10.02-ex 10.03-ex 10.04-10.05-ex 10.06-ex 10.07, ex 21.07.02);

     

    10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. 11.01-ex 11.02);

     

    11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.06-ex 11.02);

     

    12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II): semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

     

    12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07);

     

    13) olio di oliva: oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);

     

    14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);

     

    15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

     

    16) pomidori pelati e conserve di pomidori: olive in salamoia (v.d. ex 20.02);

     

    17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

     

    18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;

     

    19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;

     

    20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella;

     

    21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

     

     

    21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

     

    22) (numero abrogato dall'art. 36, comma 2 decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331);

     

    23) (numero abrogato dall'art. 36, comma 2 decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331);

     

    24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;

     

    25) (numero abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. a), n. 2, decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557);

     

    26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;

     

    27) (numero abrogato dall'art. 36, comma 2 decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331);

     

    28) (numero abrogato dall'art. 16, comma 4, decreto-legge 22 maggio 1993 n. 155);

     

    29) (numero abrogato dall'art. 16, comma 4, decreto-legge 22 maggio 1993 n. 155);

     

    30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19);

     

    31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 , con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti febbraio 1992, n. 104 o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti,ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

     

    32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

     

    33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;

     

    34) (numero abrogato dall'art. 36, comma 2 decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331);

     

    35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     

    36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffussioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103;

     

    37) somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

     

    38) (numero abrogato, a decorrere dal 6 giugno 2013, dall'art. 20, comma 1 decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 );

     

    39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);

     

    40) (numero abrogato dall'art. 36, comma 2 decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331);

     

    41) (numero abrogato dall'art. 36, comma 2 decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331);

     

    41-bis) (numero abrogato dall'art. 1, comma 488 legge 24 dicembre 2012 n. 228);

     

    41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti diappalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

     

    41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.

     

     

    PARTE III

     

    BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%

     

    1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;

     

    2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);

     

    3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

     

    4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01-ex 02.06);

     

    5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati congelati o surgelati (v.d. 01.05-ex 02.02);

     

    6) carni, frattaglie e parte di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02-02.03);

     

    7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti, refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);

     

    8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);

    9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);

     

    10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

     

    10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);

     

    11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);

     

    12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);

     

    13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01-ex 04.02);

     

    14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

     

    15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. ex 04.05);

     

    16) miele naturale (v.d. 04.06);

     

    17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);

     

    18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);

     

    19) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove, escluse tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);

     

    20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. 06.01 - 06.02 ex 06.03 - 06.04);

     

    21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04-07.06);

     

    22) uva da vino (v.d. ex 08.04);

     

    23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

     

    24) te', mate' (v.d. 09.02-09.03);

     

    25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

     

    26) orzo destinato alla semina, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. 10.03-ex 10.04-ex 10.07);

     

    27) farine di avena e altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. 11.01);

     

    28) semole e semolini di orzo, avena, e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);

     

    29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06-ex 11.02);

     

    30) farine di legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04-11.05);

     

    31) malto anche torrefatto (v.d. 11.07);

     

    32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);

     

    33) glutine e farine di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09-ex 23.03);

     

    34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelle frantumati (v.d. ex 12.01);

     

    35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);

     

    36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

     

    37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

     

    38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

     

    38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

     

    39) (numero abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151);

     

    40) radici di cicoria, fresche e disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);

     

    41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

     

    42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

     

    43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);

     

    44) (numero abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151);

     

    45) alghe (v.d. ex 14.05);

     

    46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);

     

    47) sevi (della specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. 15.06-ex 15.07);

     

    48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);

     

    49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);

     

    50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);

     

    51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);

     

    52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);

     

    53) cera di api greggia (v.d. ex 15.15);

     

    54) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);

     

    56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d'oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);

     

    57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);

     

    58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-16.05);

     

    59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);

     

    60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi carammellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);

     

    61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);

     

    62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 17.04);

     

    63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);

     

    64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06);

     

    65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);

     

    66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);

     

    67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d. 19.05);

     

    68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);

     

    69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);

    70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto a acido acetico (v.d. ex 20.02);

    71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);

    72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);

    73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

    74) frutta altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);

    75) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    76) cicoria torrefatta e altri succedanei torreatti del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe', di te', di mate' e di camomilla, preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02-ex 30.03);

     

    77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);

     

    78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);

     

    79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);

     

    80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;

     

    81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);

     

    82) birra (v.d. 22.03);

     

    83) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    84) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);

     

    86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatta all'alimentazione umana e destinata esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);

     

    87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. 23.03);

     

    88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

     

    89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

     

    90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06);

     

    91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli animali per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. 23.07);

     

    92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

     

    93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);

     

    94) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    95) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    96) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    97) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);

     

    99) (numero abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151);

     

    100) (numero abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151);

     

    101) (numero abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151);

     

    102) (numero abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151);

     

    103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;

     

    104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55 gradi C, nei quali il distillato a 225 gradi C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 gradi C si almeno il 90 per cento in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

     

    105) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

     

    107) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    108) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    109) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    110) prodotti fitosanitari;

     

    111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

     

    112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

     

    113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

     

    114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;

     

    115) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    116) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    117) (numero abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151);

     

    118) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;

     

    120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;

     

    121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;

     

    122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;

     

    123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;

     

    123-bis) (numero abrogato dall'art. 36, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248);

     

    123-ter) (numero abrogato dall'art. 31, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2);

     

    124) (numero abrogato dall'art. 4, comma 8, decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557);

     

    125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

     

    126) (numero abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. a), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);

     

    127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;

     

    127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

     

    127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

     

    127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

     

    127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre , integrato dall' ; linee di trasporto metropolitane 1964, n. 847 art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni;

    127-sexies) beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

     

    127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

     

    127-octies) (numero abrogato dall'art. 8, comma 2, lett. n), legge 15 dicembre 2011 n. 217);

     

    127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;

     

    127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;

     

    127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;

     

    127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;

     

    127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;

     

    127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;

     

    127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

     

    127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;

     

    127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari;

     

    127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

     

    127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.